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248 MARIANO DA ALATRI che esso « non potesse condannare in pecunia » 130 . Era un modo molto semplice per richiamare l'inquisizione ai suoi compiti meramente spí– rituali e, in definitiva, un vero e proprio decreto di estínzione 131 . 4. - Piú d'uno storico ha voluta vedere, nella esaltazione di Pietro da L'Aquila all'episcopato, una prova della sua riconosciuta innocen– za132. Oggi !'equivoco non e piu possibile. E risultano penosamente fal– se le espressioni encomiastiche con cuí - al momento della promo– zione e, poi, del trasferimento alla sede di Trivento - vengono lodate le virtu e i costumi dell'ex inquisitore 133 . Anche a valer fare un po' di tara alle testimonianze tramandateci dal Quaternus, queglí encomi sono una parodia della verita e, ancora una volta, lasciano intendere qual peso si debba e possa attribuíre a certe stereotipe formule cu– rialesche. Forse Pietro da L'Aquila fu vescovo per l'interessamento della regina Giovanna di Napoli, nel cuí territorio e situata la piccola diocesi di S. Angelo dei Lombardi che egli da principio occupo 134 . Ma dové essere piú efficace l'aiuto del card. Pietro Gómez, di cui aveva curato gli interessi e che poté presentare fra Pietro come un paladino delle minacciate immunita ecclesiastiche 135 • E non e da escludere che per qualche verso vi entrasse pure l'iniquo frutto delle « multae con– fiscationes, condempnationes, mulctae et compositiones » che l'in– quisitore, con tanta fretta e mancanza di scrupoli, aveva accumulato durante i due anni del suo mandato inquisitoriale e di cui conservava un grosso gruzzolo ancora al momento della morte 136 • Messer Giovanni Boccaccio dall'attivita inquisitoria di frate Pietro ricavava un pepatissimo racconto, che « mosse a ridere e a commen– dare » la sua famosa comitiva di novellatori1 37 . Ma la circostanziata denunzia delle ribalderie d'un solennissimo scolastico, gridata con ira da tante vittime - ben lungi dal sollazzarci - danno la misura della degenerazione di un istituto di vita e di un tribunale, che pure si 130 G. VILLANI, Cronica : 96; cf. anche s. AMMIRATO, Istorie f¡orentine IV, 30s; MAR– CBIONNE DI CoPPO STEFANI, Cronica fiaren.tina, a cura di NiccolO Rooouco : Renmi Italicarunz Scriptores XXX/1, Citta di Castello 1910, 226. 131 Queste leggi, che Gregario XI riassumeva in una bolla del 31 marzo 1376, rimasero in vigore fino al 1378, quando Curia e Signaría sancirono un trattato di pace: B. BuGHETTI, O.F.M., Documenta quaedam spectantia ad sacram inquisitionem et ad schisma Ordinis in provincia praesertim Tusciae circa f¡nem saec. XIV, in Arch.Franc.Hist. 9(1916) 360s. 132 N. PAPINI, O.F.M.Conv., L'Etruria jrancescana, Siena 1797, 57; A. PANELLA, Política ecclesiastica cit., 310s; A. CHI.1PPINI, Fra Pietro dell'Aquila cit., 291-293. 133 C. EUBEL, O.F.M.Conv., Bull.Franc. VI, 192s e 214. rn 4 A. CttIAPPINI, Fra Pietro c[ell'Aqllila cit., 293. 135 G. VILLANI, Cronica : 95-97; A. PANELLA, Política ecclesiastica cit., 310s. 13fJ A. CHIAPPlNI, Fra Pietro dell'Aq11ila cit., 308-310: da Arch.Vat., Collectoriae 169,. f.126v-128r trascrive !'inventario dei libri, della suppellettile d'argento e dei 600 fiorini tro– vati alla marte di Pietro. 137 G. BocC.KCIO, Decameron I, VII : cd. cit. I, 67.

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