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236 MARIANO DA ALATRI do si profilava la possibilita di porre le mani su un capace sacchetto di fiorini. E' oltremodo penoso e quasi incredibile il caso di Bartolo di Conosci, condannato a pagar 100 fiorini sotto l'imputazione di aver esercitato l'usura: i testi non accennano che il malcapitato avesse tentato di difendere la liceita della medesima. Intanto, essendo Bar– tolo povero ed insolvibile, finí nelle carceri del comune - le famose ·, e orride Stinche 69 e con lui vi ando a languire pure Niccolo di Bello dei Mancini, i1 quale si era generosamente offerto come teste a discolpa. Bartolo ne uscí solo dopo che il figlio Lamberto ebbe pa– gato per lui 103 libbre di soldi7°. Innocenzo IV, con la famosa bolla Ad extirpanda (1254 maggio 20), aveva comminato gravi pene contro i fautori degli eretici e contro chiunque avesse i m p e d i t o 1 ' i n q u i s i z i o n e 7 1 • E Pietro da L'Aquila non trascuro di far funzionare, a suo modo e per i suoi scopi, anche questa disposizione pontificia. Dall'istruttoria affiorano due casi, nei quali son protagonisti un notaio ed un podesta. Non e chiaro se Marco Camporsini avesse realmente impedito o, piú esattamente, ritardato il funzionamento dell'inquisizione. Un teste, che era stato citato a deporre nella causa di Francesco di Benricor– dato, ando a consigliarsi con Marco e quindi si presento con un po' di ritardo a rendere la sua testimonianza. Tanto basto perché l'inqui– sitore procedesse giuridicamente contro il notaio consulente: il Camporsini fu gettato in carcere, costretto a dire quel che l'inqui– sitore voleva, privato del diritto di difesa, inabilitato ad esercitare l'ufficio notarile e quindi multato per cento fiorini d'oro, che in seguito furono ridotti a 43 72 • Meno evidente ancora e la colpa del podesta di Montecatini Gia– como di Guiduccio de' Mannelli che, a norma degli statuti comunali, aveva ingiunto a Giovanni di Stefano di depositare 30 soldi presso il tesoriere del comune: Giovanni infatti andava in giro armato, e al no G. CONTI, Firenze vecchia II, Firenze 21928, 65-72. 70 « •.. inquisitor [...] detinuit Bartolum Conosci in carceribus dicli offüii pluribus die– bus ad panem et aquam, quia impinserat sibi quod fecerat usuras; et demum condempnavit ipsum Bartolum in florenos auri ccntum. [ ...] Et post.ca , quia dictus Bartolus, tanquam pau– per et impotens, propter impotentiam cessabat solverc dictas centum florenos, dictus inqui– sitor misit eum ad carceres Stincarum communis Florentic; et etiam dictum Nicolaum [Belli], eius fideiussorem: et ipsos dctinuit donec exegit et extorsit a dicto Bartolo libras ,centum solidorum in una parte et libras tres solidorum in altera parte » : Quaternus, f.26r-v. n Bull.Franc. I, 728s. 72 Quaternus, f.19v e 29v.
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