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-93- paci (minori, interdetti) il rappresentante sost1tmsce la sua volontà a quella del rappresentato; nelle persone giuridiche l'organo che la rappresenta esprime la volontà dell'ente. In sostanza le persone giu– ridiche agiscono per rappresentanti perchè la capacità di agire pre– suppone un organismo fisico e l'organo è il meccanismo fisico che esprime la volontà dell'ente. Il diritto canonico conosce larghe applicazioni dell'istituto della rappresentanza: come abbiamo accennato, per gli incapaci (can. 89), per le persone giuridiche (can. 517, 1649, 1653), per l'attività pro– cessuale (can. 1647 sgg., 1655 sgg.). Anche per la presa di possesso di benefici ci si può servire di procuratori (can. 1445). Non è invece un rappresentante il procuirator che chi sarebbe tenuto ad intervenire ad un concilio vi invia quando ne sia impedito, giacchè questo pro– curator ha soltanto voto consultivo. E poi quasi sempre esclusa la rappresentanza per gli atti costituenti esercizio della potestà di or– dine; per la professione di fede (can. 1407); per il giuramento (can. 1316 § 2, 1746); per la ricezione dei Sacramenti, fatta eccezione per il matrimonio (can. 1088-89); e infine per alcuni de'gli atti riservati al Sommo Pontefice (76). Soffermandoci alle persone morali occorre tener presente che esse possono agire o per mezzo di rappresentanti appartenenti al collegio oppure per mezzo di rappresentanti estranei, a seconda che si tratti di persone morali collegiali ovvero non-collegiali (77). Inoltre biso– gna distinguere alcuni atti di amministrazione personale in cui agi– sce abitualmente un incaricato, ed altri di amministrazione colle– giale in cui agisce parimenti un incaricato o rappresentante, ma con il previo consenso del collegio o almeno del Consiglio direttivo. Am– bedue gli atti sono compiuti in nome e per incarico della persona morale, ma mentre nel primo caso non è un atto di natura colle– giale, nel secondo lo è. Ad esempio, un cassiere o tesoriere di un sodalizio che ha il còmpito di amministrare i beni del medesimo, agisce personalmente a nome dell'ente nelle cose di ordinaria am– ministrazione e nel quadro delle proprie competenze; ma se do- (76) Cfr. CrPRoTTr, op. cvt'., p. 179. Circa la figura del rappresentante nel diritto ecclesiastico italiano vedi DA GANGI, O.F.M. C.~P., Gli tcclesiastici in Italia, 1958, n. 60, pp. 122-124. (77) Cfr. Mrcr-uELs, op. cit., p. 469-470.

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