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come tali ed appartenenti al sodalizio, gli sottopongono. Natural– mente tutto ciò sotto l'aspetto di ordinamento giuridico privato e non pubblico. 56. - Rappresentanza. - Ma chi rappresenterà un sodalizio ter– ziario, costituito legittimamente come persona giuridica, sia dinanzi all'autorità eclesiastica sia dinanzi a quella civiie? Sarà l'esponente del governo esterno, coè il Direttore, oppure l'esponente del governo interno, cioè il Ministro o Presidente? Inoltre chi rappresenterà tutto un Terzordine oppure una sezione territoriale del medesimo, nella eventualità che venga riconosciuto con formale decreto come ente morale? Prima di rispondere ai proposti quesiti vediamo quali siano i pricipi canonici al riguardo. La rappresentanza è l'istituto mediante il quale una persona (rap– presentante) compie un atto giuridico per un'altra persona (rappre– sentato), in modo che l'atto sia come compiuto da questa ed a que– sta risalgono direttamente i diritti e gli obblighi che ne derivano (75). Naturalmente la rappresentanza non può applicarsi a tutti gli atti giuridici: alcuni tra questi, infatti, hanno carattere tale da non potersi compiere che personalmente (testamento, emancipazione). Nel matrimonio cosiddetto per procura, le mansioni del rappresentante sono rigidamente limitate, sì da farne piuttosto un nuncius, che un rappresentante in senso proprio. Il potere del rappresentante può trovare la sua fonte nella legge, oppure nella volontà del rappresentato. Nel primo caso abbiamo la rappresentanza legale (per gli incapaci: can. 89), mentre nel secondo caso si ha la 11appresentanza volontaria. E la procura è appunto l'atto unilaterale con il quale il dominus conferisce al rappresentante il potere di agire in suo nome e per suo conto, nei confronti di altri soggetti. Nelle persone giuridiche si riscontra una forma spedale di rappresentanza detta rappresentan.za organica. Mentre negli inca- (75) Cfr. FRÈ, « Rappresentanza ll (diritto privato), nel Nuovo Digesto Italiano, X, p. 1096 sgg.; CrPROTTr, Lezioni di diritto canonico, p. 178-r79; DANIELI, « Rappresentanza Jl (negli atti giuridici), nell'Enciclopedia Cattolica, X, col. 530-53r; FERRABOSCHI, Gli enti ecclesiastici, p. ro4 sgg.; BAcCARI, La rappresentanza degli enti eccle:;iastici nel diritto italiano, Milano, r955.

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