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- 89 -- primario per i propri terziari abbia ottenuto dalla S. Sede il pri– vilegio dell'esenzione. Naturalmente tale giurisdizione e visita si limita a quelle cose che per diritto comune sono soggette al controllo ispettivo dell'Ordinario del luogo, come la vita esterna, il culto e l'amministrazione dei beni, e non si estende all'interpretazione ed osservanza della Regola, all'ammissione al noviziato e professione, alla distribuzione degli uffici, alle assoluzioni generali, alla nomina dei visitatori, ecc. Nella visita l'Ordinario del luogo può ammonire e correggere i terziari, e questi, anche in quanto tali sono tenuti ad obbedirgli; non può però validamente comandare quanto possa es– sere contro il diritto comune e gli statuti legittimamente appro– vati (7r). Questo generico principio di visita e controllo sancito dal legislatore al can. 690 § r, dal medesimo viene però ragionevolmente mitigato a riguardo della disciplina interna e la direzione spirituale, quando si tratta di associazioni che i religiosi esenti, per privilegio apostolico, erigono nelle loro chiese (can. 690 § 2). I sodalizi ter– ziari quindi sono tutti compresi in questa esenzione concessa dal di– ritto comune, quando vengono costituiti nelle menzionate chiese regolari. ' I parroci non hanno giurisdizione alcuna nè sui sodalizi terziari nè sui terziari in quanto tali; essendo però i pastori delle parrocchie ed i responsabili della vita cristiana nel loro territorio, a norma del can. 469 devono vigilare sulla fede e sui costumi. E, pertanto, se scorgessero qualche cosa di anormale nella vita dei sodalizi ter– ziari, per quanto non possano di autorità ingerirvisi a meno che non ne fossero Direttori, pure hanno il dovere di avvertirne i Superiori ecclesiastici regolari e secolari, se paternamente e privatamente non sono riusciti a correggere eventuali deviazioni. Dalla parte loro i sodalizi terziari, mantenendo la pace e la concordia con tutte le associazioni, massimamente quelle parrocchiali, devono sentirsi ob– bligati a collaborare con i parroci in tutte le opere di religione, ca– rità ed educazione cristiana (72). (7r) Cfr. VROMANT-BoNGAERTs, De fidelium associationibus, n. 68, p. 98; DA SANT'ELrA A PrANrsr, op. cit., p. 285, nota (5). (72) Cfr. can. 467 § 2, 469. Vedi pure l'art. 8r delle Costituzioni del Ter– zordine francescano.

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