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- 88- Ordini primari, sono stati creati degli organismi con potestà delegata, giurisdizionale ed economica. Le singole costituzioni o statuti defini– scono queste nuove o rinnovate strutture ed i loro còmpiti speci– fici (69). Per quanto però i Superiori regolari abbiano uno specifico còm– pito di direzione, assistenza e un ordinario controllo sui Terzordini, anche altre autorità ecclesiastiche entrano nel governo esterno. Vi è in primo luogo il Romano Potefice al quale, come causa maior, è riservato il privilegio di aggregare un Terzordine ad un Ordine pri– mario (can. 703 § I e 220), e la S.C. dei Religiosi, a cui sono soggetti i Terzordini come tali (can. 251 § 1). Benchè poi, come principio generale si possa stabilire che i Terzordini siano esenti dalla giurisdi– zione degli Ordinari dei luoghi, essendo soggetti ai Superiori rego– lari, vi sono però dei casi in cui essi ne dipendono, principalmente come autorità di controllo, al sorgere dei sodalizi, in alcune loro attività ed in caso di soppressione. Infatti gli Ordinari dei luoghi, a norma dei sacri canoni, hanno diritto: r) di concedere la licenza per la erezione di un'associazione organica nella propria diocesi (can. 686 §3; 703 §2); 2) di visitare chiese, oratori ed altari che sono in proprietà di un Terzordine; 3) di esaminare i libri dell'amministrazione e di esigere ragione dei beni temporali e degli oneri di Messe gravanti sui sodalizi (can. 691 § 1); 4) di concedere la facoltà di deferire l'abito intero dei Terzor– dini nelle pubbliche funzioni sacre (can. 703 § 3) e di sopprimere per grave motivo i sodalizi (can. 699 § 1) (70). Come principio generale inoltre, ad evitare eventuali sfasamenti in tema di esenzione, è da ricordarsi che tutti i sodalizi terziari, nonchè tutti e singoli i terziari, non soltanto come cristiani, ma al– tresì in quanto terziari sono soggetti alla giurisdizione ed alla visita dell'Ordinario del luogo, a norma del can. 690, eccetto che l'ordine (69) Si vedano, ad esempio, le Costituzioni del Terzordine Francescano del 1957, le quali formano in merito un preclaro modello di organizzazione: art. 90-n9. (70) Cfr. A CoRoNATA, Il Terzordine, p. 229; DA SANT'ELIA A PrANrsr, Manuale, p. 284-286. Constitutiones Tertii Ordinis saecularis S. Francisci Assi– siensis, art. 96.

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