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- 86- Fra gli obblighi positivi dei sodalizi vi è l'esercizio di opere di religione, di carità e di apostolato che ognuno di essi deve oromuo-– vere sia nell'ambito dei propri soci sia esternamente in conformità sempre del fine generico e particolare di ogni singolo Terzordine. Ad esempio, è fatto obbligo ai sodalizi del Terzordine Francescano .che abbiano cura dei fratelli infermi (65}, e nelle sue costituzioni (66) all'art. 80 colpisce una sintomatica prescrizione: « Affinchè i soda– lizi del Terzordine non diventino mai delle associazioni di pura de– vozione, si raccomanda che ciascuno di essi, in quanto è possibile, promuova qualche particolare opera di apostolato)). Naturalmente se i sodalizi sono astretti a questi doveri, hanno pure il diritto di esercitarli e nessuno può loro impedirlo, nel quadro della debita sottomissione alle competenti autorità ecclesiastiche, e nel dovuto rispetto alle legittime leggi civili. 53. - Organismi di govemo. - Affinchè i sodalizi terz1an possano agire ed esercitare di conseguenza i loro diritti e doveri, hanno bisogno di organismi di governo e di persone fisiche che li rappresentino, non potendosi immaginare una persona morale col– legiale in cui tutti i membri dirigano l'attività dell'ente. Come in ogni nucleo familiare ed in ogni società vi è un'autorità o una ge– rarchia di governo e di responsabilità direttiva, così pure nei soda– lizi terziari. Infatti essi, in conformità della loro specifica natura di associazioni autonome che vivono sotto la dipendenza e secondo lo spirito di un Ordine primario, sono forniti di un doppio governo: interno l'uno ed esterno l'altro. Il primo, con potestà domestica o do1minativa, è composto da persone laiche, terziarie e scelte al loro compito direttivo ed amministrativo dalle assemblee dei soci; il secondo, quello esterno, con potestà giurisdizionale ed econo– mica, è formato dai Superiori dell'Ordine primario ed è composto di Religiosi chierici. Il governo interno modera i rapporti tra s~ci e soci, dirigendo altresì l'attività tanto dei singoli quanto del soda– lizio; il governo esterno invece vigila sull'ortodossia religiosa e mo- (65) Regola, cap. II, n. 13: « A visitare i terziari infermi i Ministri o vadano essi stessi, o mandino altri a compiere i dovuti uffici di carità ». (66) Approvate il 25 Agosto 1957.

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