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Terzordine vien regolata dal can. ro6 n. 5 sulla base del pacifico quasi-possesso, detto pure possesso di diritto, o, in mancanza di que– sto, della priorità dell'istituzione nel luogo. Recita infatti detto ca– none: « Fra diverse persone morali della stessa specie e dello rtesso grado, precede quella che si trova nel pacifico quasi-possesso di pre– cedenza, e, se dii ciò non consta, quella che fu istituita per prima nel luogo dove sorge la questione n. Il pacifico quasi-possesso si ha quando si può provare che la precedenza di fatto si è goduta già per alcun tempo, ad esempio, per quattro o cinque anni, senza proteste e que– rele delle parti interessate, anche se oggettivamente parlando essa non fu legittima (59). 6) Un altro diritto dei sodalizi terziari è formato dall'intervento a pubbliche processioni, funerali e funzioni ecclesiastiche, a norma di quanto espressamente è stabilito nel can. 706; in modo tale che il parroco non può escluderli senza una giusta e grave causa approvata dall'Ordinario. Questo divieto di esclusione, per quanto espiicita– mente riguardi solo la partecipazione ai funerali (can. 1233 § 1), giustamente lo si applica anche alle pubbliche processioni ed altre funzioni ecclesiastiche ( 60). 7) Oggi, data la natura dei Terzordini per cui, pur ritenendo il nome ed alcune prerogative degli Ordini religiosi, sostanzialmente appartengono alle associazioni dei fedeli e non agli Ordini veri e propri, riteniamo che non possa più farsi la questione se i sodalizi terziari abbiano il diritto di fare i funerali ai propri defunti, come, a norma del can. 1221, l'hanno i Religiosi. Anteriormente al Codice, la giurisprudenza delle Sacre Congregazioni Romane alcune volte si era mostrata favorevole al riconoscimento di questo diritto (6I); men– tre altre volte si era pronunciata in senso contrario (62). (59) Cfr. MrcHIELs, Principia generalia de personis in Ecclesia, p. 694- Per le altre questioni riguardanti la precedenza di Terzordini simili o diversi, nel luogo della fondazione o fuori; come pure per la precedenza degli ascritti nell'àmbito del medesimo sodalizio, vedi un'esauriente trattazione in DA S. ELIA A PrANrsr, Manuale storico-giuridico-pratico sul Terzordine Francescano, pa– gine 356-361. (60) Cfr. A CoRONATA, Il Terzordine, p. 322, nota 2. (6!) S. C. dei Vescovi e Regolari, 18 marzo 1887, A.S.S., XX, 1887, p. rn3 sg.; IO marzo 1893, A.S.S., XXVI, 1893, p. 238 sg. (62) S. Rom. Rota, S. Jacobi de Chile, Juris funerandi, 15 nov. 1916, in

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