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o morale dei sodalizi terziari. In applicazione ai principi generali cano– nici, riguardanti le persone morali (can. 99 e sgg.), si parla sovente nei predetti manuali terziari della costituzione, capacità, azione ed estinzione dei sodalizi; ma si trascura ordinariamente un accurato esame della loro natura costitutiva. In verità quella della personalità giuridica è una materia com– plessa e difficile, in cui rinomati studiosi si sono cimentati, senza tuttavia spianare la via a tutte le difficoltà. Sia l'ordinamento cano– nico (can. 99 sgg.), sia l'ordinamento civilistico, ad esempio quello italiano (e.e. art. II sgg.), hanno oggi il proprio sistema giuridico in proposito, con un comune substrato sostanziale, derivato dalla lenta elaborazione dell'istituto nel diritto romano primitivo, classico e giu– stinianeo, nel diritto germanico e in quello canonico precedente e susseguente alle decretali. Nei particolari, però, specie per ciò che ri– guarda la nomenclatura delle persone morali, hanno delle diver– genze, dipendenti dai diversi punti di vista da cui partono i due si– stemi generali giuridici. Ad esempio, non vi è accordo tra i due sistemi circa il termine tecnico con cui chiamare le persone giuridiche. Men– tre il Codice di diritto canonico ordinariamente usa l'espressione persona morale (3), e più raramente persona giuridica (4), ent,e giu– ridico (5) e corpo morale (6), il Codice civile italiano adotta ora de– finitivamente il termine tecnico di persone giuridiche (7). Nonostante però queste ed altre differenze accidentali, la sostanza è la medesima nell'uno e nell'altro sistema. Non volendo peraltro aver la pretesa di modificare la denomi– nazione dell'istituto nei due sistemi, useremo le voci di « persona miorale )) trattando di diritto canonico e « persona giuridica >>, di (3) Così nei cann. 99-102, dove «ex-professo >> tratta di tali enti, ed anche nei cann. 4, 103, 106, 1495 § 2, 1498, 1499, 1500, 1501, 1552, § 2 n. 1, 1557 § 2 n. 2, 2255 § 2, 2274, 2285, 2291 n. 1. (4) Ad esempio nei cann. 687, ;t:489 § 1, 1495 § 2. (5) Ad esempio nei cann. 1409, 1410. (6) Nel can. 2255 § 2. Cfr. PETRoNCELLI, Diritto canonico, Napoli, 1953, p. 73-74- (7) Cfr. Codice civile, libro I, titolo II: delle persone f!,iuridiche, art. II, 12, 17, 27, 28, ecc. Circa la varietà della terminologia usata sia nelle fonti sia nella legislazione italiana precedente, v. DE FRANCESCO, « Persona giuridica», in Nuovo Digesto Italiano, vol. IX, Torino, 1939, p. 933.

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