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2) Ogni sodalizio terziario, mediante l'opera dei responsabili del governo e~terno ed interno, nonchè con la partecipazione dei so– dali, può darsi degli statuti particolari che riguardano ìl sodalizio stesso (can. 697 § 1). Purchè nulla abbiano di direttamente contrario al diritto comune, alla Regola ed alle altre leggi terziarie, interve– nendovi pure l'approvazione della competente autorità regolare, essi hanno valore giuridico sìa nei riguardi degli ascritti sia nei riguardi di terzi. 3) Ogni sodalizio terziario ha il diritto di eleggersi i propri amministratori dei beni, gli ufficiali ed i ministri ( can. 697 § 1). Quali siano è determinato nell'ordinamento dei singoli Terzordini. Sono essi i rappresentanti del sodalizio nei singoli rami della sua attività generica e specifica. Circa il modo da osservarsi nelle elezioni occorre attenersi alle prescrizioni tanto del diritto comune,· sancito nei cann. 161-182, quanto alle prescrizioni di particolari statuti che non siano contrari al diritto comune (56). 4) I sodalizi terziari possono far usare ai propri membri vesti particolari da portarsi nelle sacre funzioni pubbliche (can. 703 § 3). L'uso di questo diritto però è subordinato al permesso dei Superiori regolari ed alla licenza· dell'Ordinario del luogo, data una volta per sempre (57). 5) La precedenza dei sodalizi terziari su tutte le altre associa– zioni di fedeli è un altro diritto ad essi attribuito dal Codice (can. 701 § 1). È subordinato però all'osservanza della nonna sancita nel can. 701 § 3 secondo cui « tutte le associazioni allora solo godono del diritto di precedenza, quando incedono collegialmente sotto la propria croce o vessillo e con l'abito o con le i·nsegne della stessa as– sociazione». Il diritto di precedenza può essere usufruito soltanto se l'associazione è eretta. in persona morale (58) e se procede collegial– mente, cioè se almeno vi intervengono tre persone (can. mo § 2). La precedenza fra sodalizi di diversi Terzordini o del medesimo (56) Per il Terzordine Francescano vedi il modo raccomandato dall'ar– ticolo 125 delle Costituzioni del 1957, per rendere più facili le elezioni. (57) Cfr. A CoRONATA, Il Terzordine, n. 38, p. 98 sgg. (58) STEm, O.F.M., Tertius Ordo franciscalis - Disquisitio canonica, ed. 2a, Woerden in Holl:rndia, 1923, p. 73-74.

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