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- 81 - e pie unioni non possono essere erette nello stesso luogo e senza una conveniente distanza (50). Che anzi non è vietato che diversi sodalizi terziari siano fondati in una stessa chiesa o cappella di chiesa, inter– venendovi delle cause ragionevoli, dipendenti dalle diverse condi– zioni dei sodalizi, ad esempio, in rapporto al sesso, alla lingua, alla professione, ecc. (51). e) Per ciò che riguarda la gerarchia interna del sodalizio non è necessario per la validità dell'erezione che venga nominato un or– ganismo direttivo che suole chiamarsi Consiglio o Discretorio (52). È da ricordarsi però che l'organicità, pur non rientrando nella vali– dità della erezione del sodalizio in persona morale, è un requisito essenziale del sodalizio stesso in quanto già esistente : quindi una certa organizzazione gerarchica interna, sia pure embrionale, occorre stabilirla (53). Il legislatore ecclesiastico inoltre, in considerazione della impor– tanza di un sodalizi.o che sorge a vita giuridica, ha voiuto circondarne l'atto costitutivo con alcune solennità rituali, da eseguirsi fedelmente, per quanto non necessarie alla validità della erezione stessa. Desidera ancora che ogni sodalizio prenda un titolo speciale dal nome di qual– che Santo o di qualche mistero oppure di qualche terziario insigne (54). Oltre i menzionati requisiti d'indole giuridica, altri ve ne sono di natura morale, spirituale e tecnica, riguardanti, ad esempio, la preparazione e selezione dei candidati, i registri, gli oggetti soliti ad aversi dalle congregazioni, ecc. Rimandiamo per questi ai relativi manuali terziari, non essendo nostro compito trattarne. 50. - Stato giuridico dei sodalizi terziari. - Una volta ottenuta l'esistenza come persona morale riconosciuta dalla Chiesa, un sod::1- (50) Si tratta di esenzione confermata nella Costituzione Paterna di Be– nedetto XIII, .IO clic. 1725, e riconosciuta ancora dalla S.C. delle Indulgenze il 31 genn. 1893, n. .r. Cfr. VRoMANT-BoNGAERTs, op. cìt., p. 89 n. 58; DA SANT' fa.IA A PrANisI, op. cìt:., p. 182-183. (51) S.C. delle Indulgenze, 9 marzo 1905. Cfr. VRoMANT-BoNGAERTs, op. cit., p. ,89, 3. (52) Cfr. VRoMANT-BoNGAERTs, op. cit., p. 88, 4. (53) Cfr. VRoMANT-BoNGAERTs, op. cit., p. 88, nota 2. (54) Cfr. DA SAN'ELIA A PIANISI, op. cit., p. 184-186.

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