BCCCAP00000000000000000000720

- So- valida professione, poichè i novizi non sono dei perfetti terz1an m 1_uanto è ìa professione che li caratterizza propriamente e compiuta– mente come tali (46). Non mancano però autori i quali, partendo dal punto di vista che non esiste al riguardo alcuna legge invalidante, 'Jpinano che per la fondazione di un sodalizio siano sufficienti tre terziari soltanto novizi (47). Le nuove << Costituzioni del Terzordine reco/are di S. Francesco d'Assisi>> approvate dalla S.C. dei Religiosi il 25 agosto 1957, all'art. 93 richiedono che almeno i tre terziari siano professi. Occorre quindi fare attenzione ai particolari statuti dei sin– goli Terzordini. 49. - Requisiti necessari, ma non sostanziali. - Riguardano il registro dove segnare il nome dei componenti l'associazione, una chiesa od oratorio dove il sodalizio svolge le sue azioni di culto, e la nomina di un Direttore con il suo Consiglio. a) L'albo o registro delle iscrizioni, per quanto non sia ri– chiesto per la validità della costituzione di un sodalizio, è del tutto necessario, affìnchè consti della ricezione nelle associazioni non erette in persona morale ed anche per la validità dell'ascrizione stessa quando dette associazioni hanno riconoscimento di personalità giuridica (can. 694 § 2). È questo il caso di sodalizi terziari (48). b) In conformità della comune prassi abituale, i sodalizi ter– ziari devono essere eretti in un luogo destinato al pubblico culto, cioè in una chiesa o in un oratorio pubblico o semipubblico. Ciò però non è una condizione essenziale per la fondazione stessa, come lo è per le confraternite e le pie unioni che devono essere erette in una chiesa od oratorio pubblico o almeno semipubblico (can. 7I2 § 1). Basterà quindi anche un luogo profano, purchè sia decente e con– veniente per le adunanze del sodalizio (49). Si noti che i sodalizi terziari non sono tenuti alla legge del luogo e della distanza, per cui, a norma del can. 7n § 1, più confraternite (46) V. DA SANT'ELIA A PrANrsr, Manuale, p. 178; A CoRoNATA, Il Ter- zoràine, p. 70. (47) VRoMANT-BoNGAERTs, op. cit., p. 87, 3. (48) Cfr. DA SANT'EuA A PrANisr, op. cit., p. 178-179. (49) Cfr. VRoMANT-BoNGAERTs, De fidelium associationibus, n. 58, p. 88- 89; DA SANT'ELIA A PrANISI, op. cit., p. 179-181.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz