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-79- l'atto. di erezione. La potestà dell'Ordine primario può essere or– dinaria, se viene esercitata dai Superiori stabiliti, e può essere anche da questi delegata ad altri sia nell'ambito dell'Ordinè stesso sia fuori, purchè i soggetti delegati siano. suscettibili di potestà giurisdizionale. Il richiesto decreto formale (43) pur non occorrendo che sia neces– sariamente dato per iscritto, dev'esser tuttavia emesso in modo tale che in foro esterno possa essere legittimamente provato, ad esempio, se vien formulato alla presenza di testimoni (can. 1791 § 2). Trat– tandosi però di una cosa di fondamentale importanza di cui sempre si deve esser sicuri, niente è più conforme alla disciplina e all'inten– zione del legislatore ecclesiastico che detto decreto erettivo sia steso per iscritto, che sia letto pubblicamente nel rito o atto della erezione, e che poi sia accuratamente conservato nei prescritti archivi (44). Il decreto formale, nel caso delle associazioni di fedeli, esige per la perfezione giuridica della erezione, anche il consenso dell'Ordi– nario del luogo dato in iscritto: e ciò per la validità dell'atto eret– tivo (can. 686 § 3). Questa norma, che ha lo scopo di controllare non solo se esistano tutti gli elementi necessari per la costituzione del sodalizio, ma anche l'opporturiità di erigerlo o meno, vale anche per i sodalizi dei Terzordini (can. 703 § 2). Esso però, di per sè non implica giurisdizione dell'Ordinario locale sui sodalizi terziari, fatta eccezione per quei casi in cui il Codex la stabilisce espressamente (45). 2) Il numero minimo di persone fisiche richiesto, dato che i so– dalizi terziari sono persone morali d'indole collegiale, è di almeno tre terziari ( can. roo § 2). Questo numero minimo è un requisito per la validità della erezione; in pratica però ben difficilmente si fonderà un sodalizio terziario con sole tre persone, dovendosi badare anche al funzionamento effettivo e conveniente dell'associazione. I tre terziari devono essere professi, oppure è sufficiente che siano novizi? La dottrina non è concorde in proposito. Noi, seguendo l'opi– nione di molti scrittori, richiediamo nei tre terziari il requisito di una (43) Can. 687 confrontato col can. mo § I. (44) Cfr. VRoMANT-BoNGAERTs, De· fidelium associationibus, n. 57, p. 86-87. (45) Can. 691 § 1, 699 § 1, 690 § 2. Per questioni inerenti a detto con- senso vedi: DA SANT'ELIA A PIANisr, Manuale, p. .175 sgg.; A CoRONATA, Il Terzordine, p. 62 sgg. ·

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