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- 77 - (can. 691 § r) ecc., una congregazione semplicemente approvata dai Superiori regolari non avrà tutto questo, ma potrà usufruire solo di grazie spirituali e soprattutto di indulgenze (can. 708). Potranno in caso i terziari anche riunirsi in adunanza, ma non godranno dell'in– dulgenza plenaria ad essa inerente; potranno pure possedere in co– mune dei beni, ma questi saranno non della persona morale come tale, ma dei singoli individui. Quando parliamo di organicità (di uffici ed ufficiali) non suppo– niamo che essa, anche nei veri sodalizi, sia completa e perfetta; però mentre in essi la medesima, sia pure ridotta e, a volte, in potenza, deve esistere, nelle associazioni terziarie semplicemente approvate, non oc– corre affatto che esista. Secondo la prassi comune ed ordinaria, quando si erige una con– gregazione terziaria lo si fa con tutte le formalità richieste, in modo che ottenga la personalità morale. Come semplice avvio di futuro sodalizio, però, i Superiori spesso permettono che si formino delle as– sociazioni terziarie di fatto, e senza vera organicità, per le quali non occorre il consenso dell'Ordinario del luogo, non essendo ancora co– stituite come persone morali. 46. - Sodalizi di persone qualificate. - Ordinariamente i sodalizi terziari non precludono l'iscrizione a nessun fedele che abbia i ne– cessari requisiti positivi e negativi, contemplati sia dal diritto co– mune sia da quello particolare. I Terzordini di loro natura non sono classisti, ma interclassisti, cioè nel loro seno accolgono fedeli di qua– lunque categoria sociale, purchè siano virtuosi, onorati e suscettibili di cristiano perfezionamento. Ci chiediamo, pertanto, se sia possibile avere sodalizi terziari composti esclusivamente di persone appartenenti ad una sola cate– goria di persone, come ecclesiastici, professionisti, impiegati, operai, ecc., oppure composti di persone che abbiano un determinato requisito, ad esempio, una laurea, un diploma, o una speciale esperienza tecnica, ecc. Ci chiediamo pure se sia possibile avere sodalizi che abbiano un limitato numero di persone, raggiunto il quale, non sia lecito ascri– verne altre: e ciò per un motivo di particolari finalità che l'associa– zione s1 propone. Lo spirito generico dei Terzordini postula che i sodalizi siano

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