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e proprio occorre sempre il decreto formale, mentre per una semplice associazione è sufficiente l'approbatio (can.708). Ora ci domandiamo : Può una congregazione terziaria esistere come semplice associazione non eretta per formale decreto, ma sol– tanto approvata dalla competente autorità dei Superiori regolari, senza il consenso dell'Ordinario del luogo dato per iscritto? Ci sembra che la risposta non possa essere che affermativa. Infatti il can. 708 pone una differenziazione fra le Confraternite e le Pie Unioni, stabilendo che le prime, in deroga alla disposizione generale, debbono essere erette esclusivamente in persone morali, e non possono godere della forma di imperfetto riconoscimento detta approvazione, e confer– mando invece che le seconde possono ottenere anche la sola approva– zione. Poichè, nei riguardi dei Terzordini, il Codice non si pronuncia specificatamente, deve intendersi che valga la disposizione generale, per cui la semplice approbatio può essere concessa (40). Una congrega– zione terziaria quindi potrà esistere sia come vero e proprio sodalizio eretto formalmente ed organicamente, sia come associazione sempli– cemente approvata ed inorganica. Il che è diverso da ciò che si asse– risce circa i sodalizi organici ed inorganici, in quanto in ambedue i casi vi sarebbe personalità giuridica (4r). E qui l'equivoco. La que– stione fu da noi trattata in altro luogo (4-2) con una certa concessione di probabilità per l'opinione contraria; oggi però, chiariti ancora me– glio i concetti, riteniamo che le congregazioni terziarie possano essere erette anche inorganicamente, cioè çome semplici associazioni appro– vate, ma in questo caso esse non hanno la personalità morale con il conseguente stato giuridico. Mentre, pertanto, un sodalizio terziario avrà tutti i diritti ine– renti alla sua personalità morale legittimamente riconosciuta, quale la celebrazione dei comizi, la formazione di particolari statuti, la elezione degli amministratori dei beni, degli ufficiali e dei ministri (can. 697 § r), il possesso e l'amministrazione dei beni temporali (40) Cfr. PRETI, Il riconoscimento delle persone morali in diritto canonico, in Archiv. dir. ecclesiastico, II, 1940, p. 321. (41) A CoRONATA, Il Terzordine, n. 22, p. 43. (42) Cfr. DA SANT'EuA A PrANisr, Manuale storico-giuridico-pratico sul Terzordine Francescano, p. 167 sgg.

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