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-74- sdizionale esterna dei medesimi. Si tratta però di una più sapiente disposizione di orientamenti direttivi e di forze, ma non di vere e proprie federazioni. Lo « Statuto Nazionale del T.0.F. in Italia sotto la giurisdi.zione dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali>> del 31 gennaio 1958 (35) ha creato la « Confederazione Nazionale dei Terziari» con lo scopo « di promuovere l'apostolato del T. O. », e in particolare di: I) fo– mentare l'unità d'intenti, di direzione e di azione tra le Province e i sodalizi dei terziari, fra i direttori e confratelli del T.O. posti sotto la giurisdizione dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali; 2) aiutare le Province e i sodalizi del T.O. nel compimento delle opere di re– ligione e di misericordia» (art. 2). Relativamente alla organizzazione << la Confederazione Nazionale è retta dal Moderatore Supremo (il Ministro Generale dei Conventuali) e da due Commissioni: la Com– missione Direttiva Nazionale e la Commissione Esecutiva Nazionale, ossia il Commissariato Nazionale» (art. 4). La Commissione Direttiva Nazionale è costituita da tutti i Ministri Provinciali insieme al Mi– nistro Generale. « Nessuna decisione attinente la Confederazione Na– zionale è valida senza il previo consenso della Commissione Direttiva NazionrJ,le e l'approvazione del Ministro Generale» (art. 6). La Con– federazione Nazionale ha anche una cassa confederale (art. n), co– stituita ed alimentata da tasse e contributi che ogni Provincia terziaria e ogni sodalizio isolato affiliato o aggregato alla Confederazione Na– zionale verserà annualmente per ogni terziario (art. 19, n. I). L'auto– nomia però dei singoli sodalizi o Province di terziari vien mantenuta intatta, in quanto « nel promuovere lo scopo e il fine del T.O. in Italia il Commissariato Nazionale in nessun modo può arbitrariamente intromettersi nella loro direzione e autonomia>> (art. 18, n. 1). Ora da tutti questi elementi desunti dal surriferito Statuto si rileva con chiarezza che la Confederazione terziaria ha un signifi– cato non di configurazione giuridicamente vincolante, ma di una più intensa unione morale, spirituale ed economica di mutuo aiuto e col– laborazione, che però sostanzialmente non trasforma i soliti vincoli di tradizionale collegamento tra Superiori, sudditi e sodalizi del (35) Vedilo in PATELLI, O.F.M. CoNv., Il libro del terziario francescano, Chieti, 1957, p. 533 sgg.

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