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-72- diversi campi indicati trova il suo fondamento in raggruppamenti di enti autonomi e tendenti allo stesso fine che, allo scopo di scambie– voli vantaggi, si uniscono e rinunciano a parte della loro autonomia o a qualche prerogativa della medesima. Ora questo concetto federalistico non lo troviamo nella natura delle associazioni dei Terzordini. Infatti: r) È certo dottrinalmente che i sodalizi terziari siano tra di loro completamente autonomi (32). 2) I vincoli che li uniscono sono di indole spirituale e morale e non st.rettamente giuridica. Gli autori - come abbiamo visto so– pra - parlano di collegamento che avviene mediante un certo vin– colo giuridico per mezzo dei Superiori regolari. Cioè i sodalizi ter– ziari sono uniti fra di loro non nel governo interno, ma in quello esterno, tenuto dai Superiori regolari dell'Ordine primario. Cosicché~ ad esempio, mentre le singole case degli Istituti centralizzati o fede– rativi hanno degli obblighi di giustizia reciproci in quanto allo scam– bio del personale, agli aiuti spirituali e temporali, ecc., i sodalizi ter– ziari non hanno questi mutui obblighi di giustizia. Per ciò che con– cerne i soccorsi materiali i Superiori possono far leva sullo spirito di solidarietà fraterna e di carità, ma non possono giuridicamente ob– bligare. Lo scambio obbligatorio del personale poi da un sodalizio all'altro non è neppure concepibile. I debiti e le obbligazioni con– tratte da una congregazione terziaria rimangono addossati alla me– desima e non possano solidalmente alle altre. È escluso infine che il terziario di un sodalizio possa esser visitatore di altri sodalizi. 3) L'autonomia di ogni congregazione terziaria si concretizza in una compiuta e sufficiente organizzazione interna. E così ogni so– dalizio ha il suo postulandato, il suo noviziato e gli altri uffici indi– spensabili o utili per ogni sodalizio terziario. Da tutto quanto detto risulta, pertanto, che la natura associativa del Terzordine non può esser considerata d'indole federativa vera e propria. Una certa federazione o, meglio, una certa unione c'è, ma (32) Cfr. A CoRONATA, lnstitutiones, voi. I, 1939, p. 927, n. 687; WERNZ· VmAL, lus canonicum, tom. III: de Religiosis, Romae, 1933, n. 482, p. 523; GoYENECHE, C.M.F., luris canonici summa principia: De Religiosis et de laìcis, Roma, 1938, n. 149, p. 262.

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