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- 68 - mento « ex ipso iuris canonici praescripto >> mentre è persona privata quella che l'ottiene mediante formale decreto dalla legittima auto– rità, riteniamo che tanto un Terzordine come tale quanto i singoli sodalizi, in caso di riconoscimento giuridico da parte dei compe– tenti Superiori, siano persone morali ecclesiastiche di diritto privato. Che se un Terzordine o un'associazione di terziari non abbiano ottenuto tale riconscimento giuridico, fìnchè non l'abbiano conse– guito, rimangono nella loro situazione di persone collettive, appro– vate magari dalla Chiesa, e dotate di alcuni privilegi spirituali, ma non riconosciute come enti morali con la conseguente piena capa– cità di diritti e doveri, e di azione. 43. - Ma vogliamo spingere ancor più innanzi la nostra inda– gine e domandarci: può attribuirsi ad un Terzordine, in quanto tale, l'indole di associazione o di persona morale a tipo federativo? Sappiamo infatti che i Terzordini « de facto » sono formati da più sodalizi autonomi, coìlegati tra di loro da un certo vincolo giuridico per parte dei Superiori regolari. Il De Angelis Serafino (20) al riguardo così si esprime: « Come gli Ordini religiosi si dividono in provincie e case, così i Terzordini secolari sogliono dividersi in sodalizi di terziari, che presi assieme costituiscono il Terzordine. Tuttavia ogni sodalizio forma un corpo organico ossia una persona morale e vive di vita autonoma, benchè gli stessi sodalizi fra di loro siano uniti mediante un certo vincolo giuridico per mezzo dei Superiori regolari ». Ora tale vincolo giuridico si può dire di indole federativa oppure è di una natura tutta speciale, « sui generis», dei Terzordini? Dobbiamo affermare che detto vincolo giuridico è << sui generis» e non può essere affatto ricollegato all'istituto della federazione come questa si concepisce sia in campo canonistico sia in campo ci– vilistico. Nell'ordinamento canonico, il tipo, per così dire, classico della federazione è la Congregazione monastica, di cui parla il Codice (20) De indulgentiis - Tractatus quoad earum naturam et usum, 1946, P· 282, n. 423. Cfr. CAPPELLO, S.J., Summa juris canonici, vol. II, ed. 2a, Romae, 1934, n. 656, p. 276-277.
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