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parlare di persona morale ordinata al regime esterno della Chiesa e partecipante ai suoi poteri giurisdizionali o amministrativi, nè tanto meno di associazione che entra in qualche modo nell'orga– nica costituzione della Chiesa e che sia necessaria per. l'attuazione del suo fine sociale. Il Terzordine è utilissimo per lo scopo socia– le-spirituale della Chiesa, ma non è propriamente del tutto neces– sario, almeno considerato nella sua genericità. Per gli stessi motivi, ed a più forte ragione, è di diritto privato la personalità morale dei singoli sodalizi. Ci dispiace, pertanto, di non poter condividere in merito il pensiero dell'illustre Maestro Matteo da Coronata, espresso sia nelle « Institutiones Iuris Cano– nici » ( r7) sia nel volume su « Il Terzordine francescano )) ( 18), se– condo cui è persona giuridica puhblica quella costituita dalla pub– blica autorità, mentre sarebbe persona giuridica privata quella che sorge da un fatto privato e non viene riconosciuta dall'autorità pub– blica. Giusta tale modo di concepire la persona giuridica pubblica e privata, intervenuto il riconoscimento della competente autorità ecclesiastica, anche un sodalizio terziario da persona giuridica di diritto privato diventerebbe persona giuridica di diritto pubblico. Ora tale criterio discriminativo non può essere ammesso in quanto ogni persona giuridica vera e propria, nel diritto ecclesiastico a questo modo sarebbe di diritto pubblico, non essendo concepibile nella Chiesa persona giuridica che non sia « costituita dall'autorità pubblica )) (cann. 99 e roo § I) o per generica disposizione di diritto oppure per formale decreto. Quella che il Da Coronata chiama persona morale privata, in senso tecnico non è una vera persona morale, ma una semplice persona collettiva, a cui però il diritto canonico riconosce alcuni diritti (19). Seguendo, pertanto, il criterio discriminativo da noi ammesso in linea pratica nella teoria generale della persona giuridica secondo cm è persona pubblica ecclesiastica quella che ha il suo riconosci- (17) Vol. I, ed. 2a, 1939, p. 16r-163, n. 137. (18) Ed. 3\ Rovigo, 1949, n. II, p. 17-19, e n. 20, p. 37 sg. (19) Condivide il nostro pensiero il MrcHIELs, Principia Re·neralia de per– sonis in Ecclesia2, p. 362-363, n. 3. Cfr. pure NrLLEs, in Zeitschrìft fur katholis– che Theologie, Innsbruck, p. 394; LAMMEYER, Die juristischen Personen der ka– tholischen Kirche, p. 143; MAROTo, lnstitutiones luris Canonici, I, n. 459, d, I.

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