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non potrebbe farlo da se stesso, come fa per i singoli sodalizi, ma dovrebbe ricorrere per lo scopo alla Santa Sede, non essendogli nè esplicitamente nè implicitamente concessa questa facoltà dal legisla– tore canonico, ed avendo bisogno del controllo di un organo supe– riore che verifichi l'esistenza delle condizioni necessarie alla costitu– zione della persona giuridica. La questione sulla possibilità del riconoscimento giuridico dei Terzordini, come tali, porta con sè l'importante conseguenza della possibilità del riconoscimento anche di altre organizzazioni dei mede– simi Terzordini. Infatti, oltre la nomenclatura del diritto comune che ammette solo Terzordini e sodalizi dei medesimi (can. 702-703), per legittimo ordinamento interno sono sorte oggi delle organizzazioni che fanno capo e coadiuvano nello stesso tempo i Superiori degli Ordini primari nella direzione di tutti i sodalizi ed i terziari di un determinato territorio. Prendendo ad esempio i Terzordini delle quattro Famiglie francescane, sappiamo che esse si dividono nelle Obbedienze dei Frati Minori, dei Frati Minori Conventuali, dei Frati Minori Cappuccini e dei Terziari regolari, e che, oltre questa divi– sione d'indole personale, si sono introdotte divisioni d'indole terri– toriale in conformità di quella dei rispettivi Ordini primari. Dice infatti l'art. 91 delle nuove « Costituzioni del T.O. secolare di San Francesco d'Assisi )) del 25 agosto 1957: « Ordo iure communi (can. 702 § 2) in sodalitates (vulgo congregationes seu fraternitates) dividitur. Iure autem proprio dividitur in districtus, provincias, na– tiones et Obedientias, quae nempe regimen respectivae Familiae Regularis sequuntur )). Ora nell'art. 105 è detto che « i Superiori, delle quattro Famiglie Regolari solitamente dirigono il Terzordine per mezzo di Commissari generali, nazionali, provinciali e distret– tuali oltre che per mezzo di Direttori locali )) . Inoltre, a fianco di questi Commissari vengono previsti dei Consigli o Discretorì formati da eminenti e scelti terziari (art. 121). E vien prevista pure la forma– zione di Discretori interobbedenziali: generali, nazionali e provin– ciali, formati dai quattro Commissari delle rispettive Obbedienze e da un eminente terziario per ciascuna Obbedienza. « Di questi ter– ziari uno ogni anno venga eletto Presidente, e sarà suo compito, per sè o per mezzo di altro rappresentare tutto il T erzordine nel pro– prio àmbito, cioè il Presidente provinciale nella sua provincia, quello
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