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hanno una vita autonoma, in quanto nella loro esistenza sono ag– ganciati alla vita di un altro Ordine che ha potere giurisdizionale su di essi. L'affermazione che i Terzordini come. tali non siano persone morali riconosciute « ex ipso iuris praescripto >>, ma delle associa– zioni o collettività approvate dalla Chiesa, trova conferma nelle nuove « Costituzioni del Terzordine secolare di S. Francesco d'Assisi» ap– provate dalla S.C. dei Religiosi, il 25 agosto 1957. Infatti mentre nell'art. 90 è detto che « il Terzordine francescano ,è la comunità (communitas) di tutti i sodali e sodalizi, che dalla Chiesa viene affi– data alle quattro Famiglie Regolari Serafiche, p'er il raggiungimento del suo scopo e per la conservazione e l'incremento del suo vero spirito serafico », nell'art. 92 è detto che « sodalitas est persona mo– ralis ». Assodata questa prima questione, ci domandiamo ora: Se un Terzordine, universalmente e in quanto tale, non sortisce personalità giuridica nella Chiesa « ex ipso iuris canonici praescripto », può ot– tenerla allora per formale decreto della competente autorità? Ed in caso affermativo, quale sarebbe questa autorità competente? Un Terzordine, preso come' organizzazione generica ed anche in quanto tale, dipendente cioè dalla potestà giurisdizionale di un Ordine regolare a cui è aggregato, può ricevere la personalità giuri– dica nella Chiesa, a patto : 1) Che non resti come una semplice facoltà ideale o privilegio di aggregazione di terziari, ma che si concreti in una unità organica di un numero minimo (tre) di membri iscritti, almeno come terziari isolati. 2) Che non gli facciano difetto adeguati mezzi per raggiun– gere il suo scopo di perfezionamento spirituale, tra i quali dovrà mettersi in primo luogo una Regola approvata dalla Santa Sede. Non si richiedono ordinariamente mezzi materiali, per quanto è bene che ci siano almeno potenzialmente, se non in atto. 3) Che vi intervenga un formale decreto costitutivo da parte della competente autorità ecclesiastica che, in questo caso, sarà la stessa Sede Apostolica, cioè la S. Congreg. dei Religiosi (can. 25r § 1). A nostro avviso, pertanto, un Superiore Generale di un Ordine che volesse riconoscere come persona morale il proprio Terzordine,

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