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- 59- tuirsi come in uno speciale stato di vita. Al pari degli Ordini reli– giosi i Terzordini avevano una regòla propria, un noviziato, una professione e un proprio abito, per quanto mancassero in essi i voti pubblici e la vita in comune. Oggi, il legislatore, pur ritenendo il nome di Ordine per alcune caratteristiche imitative proprie degli Istituti religiosi, come il novi– ziato, la professione, ecc., ha precisato la posizione dei Terzordini col– locandoli tra le associazioni dei fedeli con uno scopo che fra di esse li contraddistingue: il raggiungimento della perfezione cristiana in un modo consentaneo alla vita secolare. I terziari, pertanto, appar– tengono non ad un Ordine religioso, ma ad un Ordine secolare: in questo senso bisogna oggi intendere le affermazioni pontificie che dichiarano essere i Terzordini « veri ordini)) (6). Il termine (( ordine )) viene ad avere così solo un significato storico-onorifico, poichè, se– condo la sua portata giuridica attuale, i Terzordini sono nella loro sostanza non (( ordini )) ma associazioni di fedeli. Certo il loro spe– cifico scopo di perfezionamento di vita cristiana li colloca al primo posto fra le altre associazioni (confraternite e pie unioni); ma con esse ritiene un comune substrato (7). Il Codex ci dà la definizione di ter.ziari secolari, non quella di Terzordine; ma è agevole ricavarla dalla prima. <( I terziari secolari sono quei (fedeli) che rimanendo nel mondo, sotto la direzione di un Ordine .e seoondo lo spirito del medesimo, si sforza1J10 di raggi-un– gere la perfezione crisiiana, in un modo conveniente alla vita seco– lare e secondo alcun,e norme approvate per essi- dalla Sede Aposto– lica )) ( can. 702 § I). Sulla scorta, pertanto, della nozione di terziari secolari, possiamo formulare quella di Terzordine in genere. (( Il Terzordine è un'associazione di cattolici laici che fanno professione di tendere ad una vita cristiana più perfetta di quella dei semplici fedeli, col!'osservanza di regole per essi approvate dalla Santa Sede, (6) Cfr. BENEDETTO XIII, Cost. A post. « Paterna Sedis Apostolicae )) del IO dicembre 1725 § 4, in Bullarium Romanum, XXII, Taurini, 1871, p. 286-287; LEONE XIII, Allocuzione del 7 luglio 1883, in Acta Ordinis Fratrum Minorum, II, 1883, p. no; BENEDETTO XV, Enciclica « Sacra propediem )> del 6 gennaio 1921, in A.A.S., XIII, 1921, p. 33. Cfr. DA SANT'EuA A PIANisI, op. cit., p. IO. (7) Cfr. A CoRoNATA, Insiitutiones, I, ed. 2\ p. 927, n. 687.
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