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Sarà, nel caso, facile conoscerlo trattandosi di persone moraìi tra di sè ordinate gerarchicamente. Cosi i beni di una provincia religiosa passano allo stesso Istituto religioso, i beni di una Religione o di una diocesi alla S. Sede (can. 493, 674), i beni di una parrocchia alla diocesi, i beni di una casa religiosa passano alla provincia, ecc. La questione invece sarà più difficile a risolversi trattandosi di persone morali fra di sè autonome, come istituti ecclesiastici non-collegiali, confraternite, pie unioni, ecc. In questo caso dovrà reputarsi come persona morale superiore quella a cui presiede il Superiore il quale emanò il decreto di erezione oppure di soppressione (130). Per ciò che riguarda i sodalizi dei Terzordini soppressi o estinti, la persona morale immediatamente superiore ci sembra non la pro– vincia religiosa dalla cui giurisdizione dipendono, ma la casa rego– lare nel cui àmbito si trovano. E pertanto i beni dovranno passare a questa e non a quella, salve tassative disposizioni in contrario. Il motivo di ciò lo troviamo nel fatto che i sodalizi terziari possono essere eretti, almeno in linea generica, non solo dai Superiori mag– giori, ma anche dai Superiori minori o locali. A suo luogo ritorne– remo sull'argomento. L'applicazione della norma sancita nel can. 1501 non troverà grandi difficoltà quando la persona morale viene soppressa dalla competente autorità, poichè la destinazione dei beni avviene con una certa immediatezza. Quando però si tratterà di estinzione per ina– zione centenaria, come bisognerà regolarsi, se la persona morale a norma del can. 102 § 1 non si estingue ma rimane in quiescenza? Autori della portata del VERMEERSCH-CREUSEN ( 131) sono del parere che detti beni debbano essere conservati e amministrati dalla persona morale superiore a cui passeranno « ipso facto )) dopo l'estinzione giuridica. A meno che il Superiore, a cui sono devoluti, non ne giudichi più opportuna l'alienazione, per !a quale, tenuto conto della preziosità o del valore dei beni, occorre aver presenti le norme sta– bilite nei can. 1530-1532. (130) Cfr. CAPPELLO, S.J., Summa iuris canonici, vol. III, Romae, 1936, n. 8, p. 6-7; A CoRoNATA, lnstitutiones ìuris canonici, II, n. 1040, p. 443-444. (131) Epitome iuris canonici, II, 1934, n. 822, p. 572. Nello stesso senso Coccm, C.M., Commentarium in Codicem iuris canonici, vol. VI, Taurini, 1933, n. 175, p. 354.

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