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- 53 - si dica trattarsi qui di diritti acquisiti che il can. 4 lascia nella loro integrità, poichè l'esistenza o la non-esistenza della personalità mo– rale in caso è una pura capacità giuridica, fondata nella sola legge. Ora mutata tale legge, automaticamente vien mutata pure per l'avve– nire la detta capacità ( 127). 34. - Devoluzione dei beni (128). - Una volta estinta la per– sona morale, sorge la questione relativa alla devoluzione dei beni, qualora, s'intende, essa abbia ancora un patrimonio. Pregiudizial– mente è certo che detti beni rimangono ecclesiastici, in modo tale che lo Stato non possa accampare diritti di sorta su di essi. Il legi– slatore canonico poi, nel can. 1501, ha determinato a qual soggetto in linea di principio essi debbano passare, col rispetto però della vo– lontà dei fondatori o degli offerenti, dei diritti legittimamente ac– quisiti e di particolari leggi. Detto canone, infatti, recita: « Estinta una persona morale ecclesiastica, i suoi beni passano alla persona, morale ecclesiastica immediatamente superiore, salve sempre le vo– lontà dei fondatori o degli oblatori, i diritti legittimamente acqui– siti e le leggi particolari con le quali l'estinta persona morale si governava )) . La prima norma, che i beni di una persona morale estinta passino alla persona morale immediatamente superiore, è piuttosto sussidi.aria, dovendosi nei singoli casi vedere prima che cosa abbia disposto in merito la volontà dei fondatori e degli oblatori; se inoltre vi siano da soddisfare diritti acquisiti da terze persone; oppure se la distinzione dei beni sia regolata da statuti particolari emanati, oltre che dalla competente autorità giurisdizionale, anche dall'autorità in– terna della persona morale, purchè nulla contengano che sia con- , trario al diritto comune (129). Ma quale persona è da reputarsi immediatamente superiore? (127) Cfr. MrcHIELs, Normae generales2, I, p. 82-83. Per le nozioni sul « diritto quesito ii vedi l'articolo di FEDELE, nell'Enciclopedia Cattolica, vol. IV, col. r732 sgg. (128) Cfr. VRoMANT, De bonis Ecclesiae temporalibus3, 1953, n. 60-61, p. 69-71; NAz, Personnes morales d'après le Code, in Dictionnaire de droit ca– nonique, 1957, col. 1434-_1436. (129) Cfr. A CoRoNATA, Institutiones iuris canonici, II, Taurini, 1931, n. 10 4°, P· 444·
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