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Diversi autori si son posti il problema come giudicare le persone morali che, prima della promulgazione del nuovo Codice, di fatto, avevano cessato di esistere già da cento anni o per un tempo mi– nore. Può applicarsi anche ad esse la precisa norma sancita dal can. rn2 § I, in modo tale da considerare giuridicamente estinte quelle che hanno cessato di vivere già da cento anni, anche se avessero avuto una certa speranza di risurrezione, e di ritenere an– cora quiescenti quelle per le quali il numero centenario non è an– cora completo? Si può in questo secondo caso computare il numero di cento anni, senza detrarre gli anni passati sotto il precedente ordinamento legislativo? Le soluzioni del problema non sono state concordi, appellandosi alcuni (125) al can. IO, secondo il quale « le leggi riguardano il futuro e non il passato, a meno che nominatamente non si riferiscano anche al passato))' e richiamandosi altri (126) al can. 22, a norma del quale « una legge posteriore abroga la precedente quando riordini integralmente tutta la materia della legge precedente)). I primi, pertanto, ancorati al vecchio principio della speranza. e possibilità di riviviscenza, ammettono che, per una persona morale che non l'aveva ancora perduta, i cento anni si computano dalla en– trata in vigore del nuovo Codice, cioè dal 19 maggio 1918. Gli altri invece, partendo dal principio che l'attuale legislatore, con il disposto del can. rn2 § r, abbia voluto evitare gl'inconvenienti derivanti dal principio della speranza e possibilità di riviviscenza e quindi abbia inteso far un taglio netto sulla imprecisione della pre– cedente norma, ammettono che, passati i cento anni prima del Co– dice, le persone morali si debbano considerare giuridicamente estinte e se non sono ancora totalmente passati, gli anni di prima s.i uni– scono agli anni di dopo, fino a raggiungere il numero centenario. Questa seconda sentenza, a nostro avviso, è da ammettersi sen– z'altro, come più corrispondente allo spirito generale che ha ani– mato il legislatore ecclesiastico nella compilazione del Codex, inten– dendo con esso di sveltire la complessa legislazione precedente. Nè (125) Ad esempio il BoNDINI, art. cit., in fus Pontificium, III, 1923, p. .129. (126) Ad esempio il GrLLET, op. cit., p. 270-271; il LAMMEYER, op. cit., p. 162-163; il MrcHIELs, op. cit., p. 547, nota I.

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