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- 49- Relativamente alle forme la modificazione può riguardare: la natura o la qualità generica della persona morale, come, ad esem– pio, se un beneficio semplice fosse convertito in beneficio curato o residenziale (can. 1430 § 2); l'ordinamento interno, circa l'ascrizione dei candidati e l'amministrazione dei beni, ecc.; lo scopo, aggiun– gendo, ad esempio, allo scopo di un'associazione eretta per un'opera di carità anche quello dell'incremento del culto pubblico (can. 707); l'autonomia e l'indipendenza di un ente morale, mediante l'unione equo-principale o meno-principale di due persone morali (can. 1419 n. 2 e 3); ii substrato territoriale o patrimoniale di un ente giuridico, ad esempio, mediante divisione o dismembrazione (can. 1421); la traslazione della sede giuridica da un luogo ad un altro (can. 1421). Anche per la modificazione di enti morali occorre l'intert:ent'o della legittima autorità, poichè spesse volte si tratta di parziale sop– pressione. Quale sia questa autorità, occorre esaminarlo caso per caso, tenendo presente che vi sono delle modificazioni in cui deve intervenire la Santa Sede, come per la conversione di un beneficio religioso in secolare e viceversa (r 16). Vi sono invece delle modifi– cazioni in cui è sufficiente l'autorità dell'Ordinario del luogo, come nel caso di una chiesa inadatta ormai al divin culto (117). 33. - Estinzione « ab intrinseco )) per cessazione centenaria. Una persona morale sia collegiale sia non-collegiale può cessare di esistere per Una causa qualunque che faccia venir meno qualche ele– mento costitutivo, essenziale per la sua esistenza giuridica e senza del quale non può raggiungere in modo alcuno la sua finalità. Così una chiesa cessa di esistere quando è totalmente distrutta, un beneficio quando i suoi beni sono andati perduti o vengono incamerati dallo Stato, una congregazione del Terzordine secolare quando i suoi membri sono tutti venuti meno. Tale cessazione di esistenza può essere un sem,plice fatto oppure un f at,t;o giuridico, poichè un ente che di fatto si è estinto, giuri- (n6) Can. 1430 § r. Vedi pure i cann. 1422, 1423 § 2, 1424, 392, 492 § 2, 494 § l, 1494. (n7) Can. n87. Vedi pure i can. 1423 § 1, 1427 § 1, 1430 § 2.

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