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necessità della Chiesa oppure una grande ed evidente utilità della medesima (112). E così possono essere soppresse persone morali diventate nocive per la Chiesa; quelle insubordinate alla S. Sede o rispettivamente ai propri Superiori diocesani o assimilati; quelle che non possono in nessun modo raggiungere il proprio scopo; quelle i cui beni pa– trimoniali necessari alla propria esistenza sono andati perduti total– mente o sono diventati insufficienti; ed in genere ogni persona morale il cui substrato reale è stato mutato sostanzialmente, per esempio, una chiesa a causa del crollo parziale dell'edificio, una parrocchia per una sensibile diminuzione di fedeli, ecc. Circa iì modo con cui procedere, la soppressione dev'esser fatta regolarmente con scrittura autentica (II 3). È sufficiente però, oltre la soppressione esplicita e diretta, anche quella implicita e indiretta. Se ad una persona morale vengono tolti tutti i diritti e doveri della personalità giuridica, anche senza menzione di soppressione, l'ente viene implicitamente soppresso. Se poì, ad esempio, vien dichiarata soppressa una chiesa cattedrale, col fatto stesso indirettamente vien soppresso il capitolo, in quanto è un elemento secondario della me– desima (r 14). 32. - Modificazione delle per~one morali (rr5). - Le persone morali possono essere, oltre che soppresse, anche modificate circa la loro natura giuridica, l'ordinamento interno, e lo scopo proposto. Tale trasformazione, però, a differenza della soppressione, le fa ri– manere sostanzialmente identiche, anche se gli annessi diritti e do– veri vengono alquanto diminuiti o estesi. Sparsamente nel Codex vi sono particolari norme relative alla modificazione di vari enti moraii. Esse riguardano le varie forme che la modificazione può as– sumere e l'autorità competente che può effettuarla. (112) V., ad esempio, il can. 1423 § I. (u3) V., ad esempio, il can. 1428, § I. (114) Così è detto espressamente nel c. 2, X, V, 32. Cfr. VERMEERscH, Periodica, XX, 1931, p. 86-87. (n5) Cfr. MrcmELs, op. cit., p. 540-542; FERRARA, op. cit., p. 947-953.

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