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legittima autorità ecclesia– s,tica, di modo che giurìdicamente non avrebbe valore una soppres– sione fatta dal comune consenso dei membri di un collegio senza il ministero dell'autorità, oppure una soppressione di persona morale ecclesiastica decretata da un'autorità non ecclesiastica. Giusta l'adagio canonico « omnis res, per quascumque causas nascitur, per easdem dissolvitur >> (ro9), generalmente parlando la stessa autorità che ha eretto una persona morale, può sopprimerla. Ma questo principio deve applicarsi con discrezione e tenuto conto delle prescrizioni particolari. Infatti l'Ordinario può sopprimere pie associazioni da lui erette o col suo consenso (can. 699 § r); e le asso– ciazioni erette dalla Sede Apostolica non possono essere soppresse se non da questa (can. 699 § 2); ma una religione di diritto dioce– sano, fondata legittimamente dall'Ordinario del luogo (can. 492 § 1), non può essere soppressa se non dalla Santa Sede (can. 493). Diversi scrittori riportano elenchi di soppressioni dal Codex riservate alla Santa Sede o all'Ordinario del luogo(no). Per ciò che riguarda i Terzordini occorre tener presente il di– sposto del can. 699 § 1, secondo cui l'Ordinario del luogo ha facoltà di sopprimere non solo un'associazione eretta da lui o dai suoi pre– decessori, ma anche un'associazione eretta dai Religiosi per aposto– lico indulto e col suo consenso, e ciò per gravi cause e salvo il diritto di ricorrere alla Sede Apostolica. Vedremo in seguito qual'è la por– tata di tale disposizione. e) La soppressione dev'essere fatta legittimamente. Non tro– viamo nel Codex delle norme generali da seguire per la soppressione degli enti morali; non mancano però norme particolari da applicarsi nei singoli casi, trattandosi, ad esempio, di un beneficio, di un ca– pitolo, di una casa religiosa, ecc. Inoltre bisogna tener presenti even– tuali Statuti e lo stile di Curia, solito a praticarsi nelle soppressioni. Naturalmente occorrono delle cause gravi (ur) e in genere una vera (109) c. I, X, V, 4r. (no) Cfr. MrcHrnLs, op. cit;., p. 539; VRoMANT, De bonis Ecclesiae tem– poralibus", r953, n. 59, p. 67-69; LAMMEYER, Dic juristischen Personen der katho– lischen Kirche, p. 163-_166; BRowN, The canonica! juristic personality, p. ro4. (nr) V., ad esempio, il can. 699 § r.
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