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fetti dell'estinzione stessa (ro7). E ciò è in dipendenza dal fatto che ordinariamente in civile non si ammette la perpetuità delle persone morali con quella sufficiente determinazione con cui viene ammessa nel diritto canonico. Così fra le principali cause dell'estinzione ven– gono enumerate: la volontà unanime dei soci oppure la loro totale deficienza, purchè in ambedue i casi la natura della persona morale sia tale che non ne vieti l'estinzione; se è elasso il tempo per il quale fu costituita; se viene a mancare lo scopo per cui fu chiamata a vita giuridica, e ciò tanto per impossibilità quanto perchè è stato già rag– giunto; se vengono completamente a perdersi i mezzi economici, ecc. (ro8). Tali cause sono riconosciute, evidentemente, anche nell'ordi– namento canonico, producono però estinzione della persona mo– rale non « ipso facto J>, ma dietro un atto formale dichiarativo della competente autorità. Per quanto il Codex non ne parli « ex professo >> nel can. ro2, pure da vari canoni viene ammessa e disciplinata la modificazione delle persone morali. Anche di essa faremo cenno. 3r. - Estinzione ,< ao extrinseco » per soppressione. - Affinchè in forza di questo titolo si verifichi l'estinzione giuridica, si richie– dono tre condizioni : a) Che si tratti di soppressione propriamente detta e non di semplice modificazione o trasformazione. Nella Chiesa vi sono più fot1me di soppressione: vi è quella radicale e pura, per cui non ri– mane più nulla della persona morale soppressa, e vi sono altre forme in cui da due o più persone soppresse ne sorge una nuova con lo stesso fine oppure con fini diversi: si ha così una unione estintiva oppure una conversione estintiva. Sono tutte forme di soppressione presa in senso stretto. (107) Cfr. FERRARA, op. cit., p. 957-9i51. (108) Cfr. MrcHIELs, op. cit., p. 536-537; Nuovo Digesto Italiano, vol. IX, alla voce « Persona giuridica », p. 945, n. 27.
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