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-45 - canomco è attribuita alla persona morale « non nel senso che deve sempre esistere e mai venir meno, ma in quanto ha uno scopo du– raturo, e l'autorità sociale che la costituisce non prefigge nessun ter– mine al suo permanere >> ( 105). La sua estinzione, pertanto, non è inclusa nella esigenza della sua natura, come avviene per la persona fisica, ma si verifica come per eccezione e per circostanze straordinarie. Dalla caratteristica della perpetuità delle persone morali nella Chiesa discendono delle conseguenze pratiche: In primo luogo ne discende che nella Chiesa non vengono mai dotate di personalità giuridica corporazioni e istituti, costituiti in per– sona collettiva per un tempo positivamente limitato, a meno che in casi particolari non intervenga un atto della Suprema autorità eccle– siastica ( 106). In secondo luogo ne segue che lo scopo per cui una persona mo– rale viene costituita debba essere un bene di per sè permanente, non puramente temporaneo, e per ciò stesso in certo modo comune e non riservato ad un determinato individuo o ad una collettività transeunte. La terza conseguenza della perpetuità consiste nella impossibi– lità che la persona morale possa essere dissolta per semplice volontà privata, senza l'intervento deìl'autorità pubblica che l'ha costituita, alla quale soltanto è riservato il diritto di definire le condizioni e i modi secondo cui la persona morale giuridicamente possa essere mo– dificata o soppressa. 30. - Relativamente all'estinz,ione occorre premettere che nel di– ritto canonico vigente non si dànno se non due modi tassativi di estin– zione della persona morale, secondo quanto è espresso nel can. 102 § I: l'estinzione ab extrinseco mediante soppressione fatta dalla le– gittima autorità, e l'estinzione ab intrinseco, quando, cioè, la per– sona morale « de iure n ha cessato di vivere. Tale categorica nomenclatura, sancita dal legislatore ecclesia– stico, è più elastica negli ordinamenti giuridici odierni, per cui vi è varietà di opinioni sia circa le cause dell'estinzione sia circa gli ef- (105) Ornrn, Commentarium in Codicem luris Canonici. Liber II: de Personis - canones praeliminares - Romae, 1928, p. 138. (106) Cfr. MrcHIELs, op. cìt., p. 535; C1PROTTI, op. cit., p. 206, n. 230.

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