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- 44 - 29. - Durata ed estinzione (103). - A riguardo della durata san– cisce il can. ro2 § r, che una persona morale, nella Chiesa, di sua natura, è perpetua. Detto principio fu sempre ammesso in diritto canonico, e spesso si legge già nei Decretisti che « ecclesia, monaste– rium numquam moritur >>. La perpetuità però della persona morale occorre interpretarla nel suo giusto significato. Non ripugna all'intrinseca natura di una persona morale, anche nella Chiesa, che essa venga eretta ad un tempo definito, per esempio per trent'anni, particolarmente quando si tratta di uno scopo che si può o si deve conseguire solo in un tempo determinato, o perchè al– cune speciali condizioni richieste non saranno certamente durature. Se pertanto in diritto canonico si afferma che la persona morale è di natura sua perpetua, ciò è da intendersi di una natura definita dalla positiva volontà del legislatore ecclesiastico, il quale è stato indotto a sancire una tale perpetuità da una duplice considerazione: r) Il fine di tutte le persone morali nella Chiesa risente sempre di una certa spiritualità propria della natura e del fine della Chiesa stessa, che gode di una particolare perpetuità secondo la promessa del suo divin Fondatore: « Sarò con voi sino alla consumazione dei secoli>> (104). Risentendo pertanto della spiritualità della Chiesa, par– tecipano in certo qual modo anche alla sua perpetuità. 2) Inoltre essendo la persona morale un'entità per sè stante, distinta ed indipendente dalle singole persone fisiche o dalle cose che in atto la costituiscono, nonchè immune dalle continue mutazioni a cui vanno soggetti uomini e cose, la caratteristica della perpetuità le s1 addice con tutta convenienza. Detta perpetuità, però, dal diritto (ro3) Cfr. M1cHrnLs, Principia generalia de personis in Ecclesia2, 1923, p. 534 sgg.; REGATILLo, lnstitutiones luris Canonici, vol. I, 1951, p. 161, n. 2u; A. CoRONATA, lnstitutiones luris Canonici", vol. I, 1939, p. 169-170, n. 1~.o; FERRARA, Teoria delle persone giuridiche~, 1923, p. 440-444, 947-991; CA– VIGIOLI, Manuale di diritto canonico", 1939, p. 170-175; SroccHIERO, li Codice del Clero ltaliano 2 , 1937, p. 130-131, n. 135; CrPROTTI, Lezio– ni di diritto canonico, p. 206-207; Traité d'e droit canonique publ'ié sous la direction de R. NAz, vol. I, p. 246-247, n. 365; BoNDINI, De personae moralis exstinctione secundum Codicem, in lus Pontificium, 3, 1923, p. 186-192; VER– MEERscH, De personae moralis exstinctione, Periodica, 20, 1931, p. 84-88; PE– TR0NCELLI, Diritto canonico, p. 79-80; MAURO, La personalità giuridica degli enti ecclesiastici, p. So sgg. (ro4) MATT. 28, 20.
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