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-43 - ciò che espressamente è stabilito per diritto comune o particolare, al– trimenti si ricorra alla votazione, mediante la quale viene manifestata o in modo assoluto o in modo rdativo la volontà della maggioranza, giusta le seguenti norme: 1) La maggioranza assoluta dei deliberanti, calcolata previo il diffalco dei voti nulli, ha valore giuridico. Ad esempio 7 su 13, cioè la metà dei voti più uno. 2) A non prolungare all'indefinito gli scrutini, se la maggio– ranza assoluta non è raggiunta nei due primi, nel terzo decide la mag– gioranza relativa dei voti. Ad esempio, se i votanti sono 13, al terzo scrutinio prevale chi ne ha riportato 5, se gli altri due ne hanno riportato ciascuno 4. 3) Qualora nel terzo scrutinio la dispersione dei pareri si equi– librasse in voti pari di numero, il presidente ha un voto supplementare per dare il tracollo alla bilancia, a meno che, trattandosi di elezioni, egli rinunzi alla sua prerogativa; nel qual caso, a voti pari, si pro– clama eletto il più anziano o nell'ordine o nella professione o nel– l'età. Come abbiamo più sopra accennato, le predette norme d'indole generale sono soggette a quelle eccezioni di diritto comune che esi– gono in ogni caso la maggioranza assoluta dei votanti (can. 321, 433 § 2) o una maggioranza qualificata (per esempio nell'elezione del Sommo Pontefice sono prescritti i due terzi dei suffragi). Vanno sog– gette pure alle disposizioni di diritto particolare contenute nei legit– timi statuti, per es. alla condizione che lo scrutinio sia valido solo se vi intervenga la maggioranza degli aventi diritto .. Gli statuti par– ticolari legittimamente approvati possono stabilire anche che al primo scrutinio sia decisiva la maggioranza relativa, come ad esempio, è stabilito nello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana del 1946, art. 97, comma 2, e nelle nuove Costituzioni del Terzordine Francescano, all'art. 125, n. 2. Circa il modo di procedere nella deliberazione degli affari più importanti della persona morale e specie nelle elezioni che si tengono in seno ad essa, nel diritto canonico vi sono delle norme generali che possono però integrarsi e raddolcirsi - come testè si è visto - nel diritto particolare (can. 162 sgg.).
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