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- 42 - voti unanimi degli associati. Se un sodalizio terziano vuol stabilire di imporre un onere straordinario fisso ai propri iscritti, a beneficio magari di un Asilo Infantile gestito dallo stesso sodalizio, occorre che per l'imposizione di tale onere personale vi sia il consenso unanime di tutti gli associati, altrimenti ne rimangono vincolati solo gli aderenti. La S.C. del Concilio, il 18 gennaio 1936, decideva che il voto di digiunare nella vigilia dell'Immacolata Concezione, emesso da un capitolo, non obbligava se non quelli che l'avevano emesso (99). Lo stesso potrebbe dirsi a riguardo dell'unione di un Istituto religioso con un altro (roo), tenendo presente però che se il collegio è radicai– mente vincolato all'obbedienza, il superiore, a seconda dei casi, può disporre di quegli interessi personali. Così la Costituzione Apostolica Felicitate quadam del 4 ottobre 1898 legò in una sola famiglia orga– nica le quattro branche dell'Ordine minoritico, senza farvi concorrere il consenso dei singoli religiosi. Viceversa la S.C. dei Vescovi e Re– golari il 1 ottobre 1852 non volle obbligati i Religiosi Somaschi, ad– detti alle case dell'Ordine -dove non si professasse la perfetta vita comune, a ritornare in quelle dove essa vigeva ( 101). Non è sempre facile il segnare con una linea di massima il con– fine preciso tra il bene comune di cui è giusto che disponga la mag– gioranza e tra i diritti ed interessi inscindibili dalle singole persone componenti. Ma il principio sancito dal can. 101 § r n. 2 dà un orien– tamento (102). Se si tratta di affari collegiali che riguardano, cioè, la persona mo– rale collegiale come tale, a norma del can. 101 § I n. 1, si stia a (99) A.A.S., 39 ( 1936), P· 343· (roo) Cfr. Traité de droit canonique publié sous la direction de NAz, pa– gina 248, n. 366. (101) CAVlGIOLl, op. cit., p. 174, nota 3. (102) Cfr. la monografia del MELATA su questa rq;ula iuris, in Monitore ecclesiastico, 28, 1916, p. 26 sgg. Vedi pure l'articolo De actibus personae colle– gialis qui singulos tangunt, in Ius Pontificium, rr, 1931, p. 213-215; Toso, Quod omnes uti singulos tangit ab omnibus probari debet, in lus Pontificium, 18, 1938, p. 241-246; GIAccm, La regola « quod omnes tangit >> nel diritto ca– nonico, in Jus, 3, 1952, p. 77-roo.

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