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Nella legislazione canonica, pertanto, vi sono varie norme che stabiliscono obblighi relativi a resa di conti o generici poteri-doveri di vigilanza amministrativa o richiesta di autorizzazioni (98). Come pure sia nel diritto comune sia in quello particolare, molteplici sono i casi in cui occorre, per agire validamente o lecitamente, il consenso o il consiglio di speciali organi corresponsabili dell'ente. Ad esempio, sono vari i casi in cui i Superiori maggiori o minori dei Religiosi hanno bisogno del consenso o del parere dei loro rispettivi consigli per poter agire, specie in atti di straordinaria amministrazione. Così pure il Direttore di un sodalizio terziario, a norma dei propri statuti, dovrà non rare volte richiedere il parere vincolante o meno ai mem– bri del consiglio del sodalizio stesso, specie nei casi che riguardano l'ammissione dei candidati sia alla vestizione che alla professione, la loro espulsione dal sodalizio, l'erogazione di elemosine, l'inizio di cause, ecc. Occorre, pertanto, fare attenzione a quanto è stabilito in proposito sia nel diritto comune sia nel diritto particolare di ciascun Terzordine ed, eventualmente, di ogni singola congregazione ter– z1ana. 28. - Gli atti delle persone morali tanto non-collegiali quanto collegiali trovano le loro norme generiche nel can. ro1 § 1-3. Quelli delle persone morali non-collegiali sono regolati dai loro statuti e regolamenti particolari e devono inoltre conformarsi alle norme del diritto comune canonico in quanto le riguardano; così per i seminari (can. 1352-1371) per i benifìci (can. 1476-1494), eccetera. Gli atti delle persone morali collegiali possono esser compiuti sia nell'interesse della stessa persona morale e in suo nome sia nell'inte– resse dei membri dell'associazione a titolo personale. In questo se– condo caso è stabilito nel can. ror § 1 n. 2: (( Qu;od autem omnes, uti singulos, tangit, ab omnibus probarì debet >>. Essendovi interes– sato non il collegio, ma la persona dei singoli come tali, non è suffi– ciente la maggioranza assoluta o relativa dei voti, ma ne occorre la unanimità. Così, se si tratta di contribuire a qualche opera pia di éibera elezione, la persona morale collegiale non è vincolata che dai (98) CrPROTTr, op. cit., p. 204-205.
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