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pacità, ma è altresì un modo speciale di formazione della volontà, da parte degli organi che la rappresentano nell'agire. Gli organi infatti delle persone morali sono quelle persone fisiche le quali possono agire per l'ente, con determinate competenze e funzioni, in modo che la volontà di esse vale come volontà della persona giuridica, che, natu– ralmente da sè niente può volere. Alla pari dei minori, il diritto le concede il beneficio della resti– tutio in integrum (can 1687 § r, 1688); non quello però dell'impre– scrittibilità dei suoi beni e dei suoi diritti (can. 1508, 1470 § r n. 3), essendo la sua minorità non transeunte ma permanente (96). Dal principio della equiparazione ai minori segue ancora: 1) che le persone morali non-collegiali sono soggette alla visita ed ispezione dell'Ordinario, al pari di certune persone collegiali, come i monasteri non esenti (can. 512), le associazioni laicali (can. 690), ecc.; 2) che i loro beni devono essere amministrati ed alienati secondo determinate norme canoniche contenute nel Codex; 3) che il giudice ecclesiastico deve tener conto di alcune misure di protezione previste dai canoni (can. 1655 § 2, 1682, 1737). 27. - Oltre alla limitazione derivante dalla equiparazione ai mi– nori, sono da tener presenti varie norme le quali richiedono, per ia validità di determinati atti, che alla volontà del competente organo della persona giuridica si aggiunga l'assenso di un'altra autorità estra– nea alla persona giuridica stessa, chiamata organo di controllo o di vigilanza. Detto assenso va sotto il nome di licentia (autorizzazione) e di confirmatio ( conferma) a seconda che l'autorità superiore è chia– mata ad intervenire prima o dopo il compimento di certi atti. Spesso il rappresentante ordinario di una persona morale, per atti più importanti, ha bisogno del consensus o del consilium di un organo collaterale formato, ad esempio, da consiglieri: mentre nel primo caso il parere è deliberativo e vincolante, nel secondo caso è semplicemente consultivo e non vincolante. Al consensus ed al consi– lium si riferiscono le disposizioni del can. 105 (97). (96) SrnccHIERo, op. cit., p. 128, n. 132. (97) Uno studio approfondito sull'argomento e sulle dibattute questioni che comporta vedilo in MrcmELs, op. cit., p. 494 sgg.
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