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propostosi dall'ente erigendo sia realmente religioso e caritativo, in armonia cioè con i fini della Chiesa stessa. Ed è proprio questo pre– ventivo controllo del fine che prova generalmente la reale diversità fra erezione per decreto e « ipso iure >>. Abbiamo detto « general– mente >) poichè, quando si tratta di associazioni il cui scopo è già precisato, come quello dei Terzordini, allora il formale decreto pre– suppone non tanto il controllo del fine in se stesso, quanto la verifica dell'esistenza degli elementi materiali costitutivi del sodalizio e soprat– tutto l'esame dell'opportunità circostanziata dell'erezione. 24. - Stato giuridico (92). - Esaminata l'intima costituzione delle persone morali ecclesiastiche, vediamo ora quale sia il loro stato giu– ridico, poichè l'effetto proprio della personalità morale è quello di creare un'unità giuridica cioè un soggetto capace di diritti e doveri e che esso goda di una vita ed azione propria, distinta da quella delle persone fisiche che la compongono, l'istituiscono e l'amministrano. Comprendendo in sostanza la personalità morale la capacità di ac– quistare e possedere alcuni determinati diritti e la capacità di agire, cioè di esercitare nei modi determinati i diritti legittimamente acqui– siti, tratteremo brevemente: r) della capacità giuridica delle persone morali ecclesiastiche; 2) della loro capacità di agire. 25 - Capacità giuridica. - Prescindendo dai vari sistemi escogi– tati dalle odierne legislazioni civili e dalla dottrina dei giurisperiti circa la capacità giuridica delle persone morali (93), nel diritto della (92) Cfr. MrcHIELs, Principia generalia de personis in ecclesia 2 , 1955, p. 454 sgg.; A CoRONATA, lstitutiones luris Canonici, ed. 2a, 1939, p. 168-176; REGATILLO S. J., Institutiones luris Canonici, ed. 4a, voi. I, Sal Terrae, San– tander, 1951, p. 157 sgg.; CrPROTTI, Lezioni di diritto canonico, p. 202 sgg.; SroccHIERo, Il Codice del Clero Italiano, Vicenia, 1937, p. 127 sgg.; FERRARA, Teoria delle persone giuridiche, p. 842 sgg.; FoRCHIELLI, Il diritto pat'rimoniale della Chiesa, p. ro3 sgg.; GrLLET, La personnalité juridique en droit• canonique, p. 253 sgg.; Traité de droit canonique, publié sous la direction de NAz, p. 345 sgg.; LAMMEYER, Die juristischen Personen der Katholischen Kirche, p. 147 sgg.; BRowN, The canonica! juristic personality, Washington, 1927, p. 98 sgg.; NAz, Personnes morales d'après le Code, in Dictionnaire de droit canonique, 1957, col. 1430 sgg.; PETRONCELLI, Diritto canonico, p. 78--79; BERTOLA, Corso di diritto canonico - La costituzione della Chiesa, Torino, 1958, p. 142-145. (93) Cfr. FERRARA, op. cit., p, 842-848.
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