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-- 37 - riore ecclesiastico competente ossia legittimo. Trattandosi di un atto autorizzativo che tocca l'ordine sociale-pubblico della Chiesa, aflìnchè il Superiore sia competente si richiede la potestà di giurisdizione di foro esterno, vescovile o ad essa equiparata. Ciò in linea di principio, poichè per determinare quali Superiori ecclesiastici, muniti di potestà giurisdizionale, di fatto godano della facoltà di erigere associazioni ed istituti per speciale concessione me– dante decreto formale, e fin dove si estenda questa loro potestà, oc– corre tener presenti sia le norme pc1rticolari ad essi relative, sia il principio generale stabilito nel can. 686 § 2-4 per le associazioni lai– cali e nel can. 1489 § 1 per gl'istituti non-collegiali. Infatti, a norma del suddetto can. 686 § 2 « erigere o approvare associazioni appar– tiene, oltre che al Romano Pontefice, anche all'Ordinario del luogo, fatta eccezione per quelle il diritto di istituire le quali, per privilegio apostolico, è riservato ad altri)). Il Romano Pontefice ordinariamente esercita questa sua potestà per mezzo della S.C. del Concilio (can. 250 § 2) oppure, per le associazioni in terre di missioni o d'indole mis– sionaria mediante la S.C. di Propaganda Fide (can. 252 § I e 3), e circa i Terzordini secolari, in quanto tali, anche in terre di missioni, per mezzo della S.C. dei Religiosi (can. 251 § 1) (90). Per Ordinario del luogo bisogna intendere lo stesso Vescovo, sia che agisca per sè sia mediante un suo delegato, e non, in forza del loro ufficio, il Vicario Capitolare, nè il Vicario Generale, e, in terre di Missioni il Vicario Delegato, senza un mandato speciale. L'ere– zione dei sodalizi terziari (can. 703 § I e 2) nonchè quella di certe Confraternite, per apostolico privilegio, è riservata ad alcuni Ordini religiosi (91). 23. - Prima di chiudere qùesta nostra disamina sul decreto for– male di erezione, non vogliamo omettere di far notare che esso pre– suppone un controllo da parte del Superiore ecclesiastico se il fine (90) Cfr. MrcHIELs, op. cit., p. 404; BEIL,. Das Kirchliche Vereinsrecht nach dem Codex luris Canonici, Paderborn, 1932, p. 36, nota 2. (91) L'enumerazione di associazioni riservate esclusivamente a certi Or– dini religiosi, e di altre che possono essere erette sia dagli Ordinari dei luoghi sia da alcune Religioni, si può vedere in VRoMANT-BoNGAERTS, De fidelium as– sociationibus, ed. 2a, 1955, n. II, p. 26-27; e in BEIL, op. cit., p. 39-41.

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