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Richiedendo il decreto d'erezione, il legislatore inequivocabil– mente indica la necessità di un atto positivo del Superiore ecclesiastico, col quale questi di autorità sancisce non tanto l'approvazione quanto la costituzione giuridica di una determinata associazione o istituzione. Richiedendo poi che il decreto di erezione sia formale il legislatore, parimenti senza equivocazioni indica che non è sufficiente un decreto erettivo dato in un modo qualunque, ad esempio, oralmente, ma che sia necessario un atto autentico del Superiore ecclesiastico dato per iscritto, oppure dinanzi a testimoni (can. r79r § 2) in modo che possa essere legittimamente provata la erezione. Simile atto non è soltanto un documento probatorio dell'avvenuta erezione, ma è soprattutto un elemento formale sostanziale della formazione giuridica della persona morale. È richiesto, quindi, secondo alcuni autori (89) per la validità della erezione stessa; cosa pacifica, d'altronde, per il consenso che l'Or– dinario del luogo è chiamato a dare in iscritto nella erezione di asso– ciazioni organiche (can. 686 § 3). Qui si presenta il luogo adatto per fare un accenno alla questione della presunzione da addurre circa l'esistenza giuridica di un'associa– zione di cui è andato smarrito il documento di fondazione. Se l'as– sociazione di fatto ha funzionato regoìarmente per un periodo di anni e particolarmente se vi sono ancora dei testi « de visu >> o almeno « de auditu >> che possano deporre dell'avvenuta erezione, ciò è suffi– ciente per supporre una legittima presunzione di vera esistenza giu– ridica dell'associazione.. In tal caso il decreto formale vien meno come documento di prova, che può essere supplita in altri modi, ma ri– mane in tutta la sùa forza costitutiva, in quanto legittimamente si presume che fu dato a suo tempo per la costituzione della persona morale. Si noti, inoltre, che il formale decreto deve riguardare la ere– zione di una persona morale, prendendo la parola « erezione >> non nel senso generico usuale della costituzione del puro substrato mate– riale di una corporazione o istituto, com'è usata nei canoni 684 e 707 § r, ma nel senso specifico usato per designare una vera costituzione canonica, essenzialmente diversa dalla semplice approvazione. È richiesto, infine, che il formale decreto sia emanato dal Supe- (89) Cfr. MrcmELs, op. cit., p. 403.
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