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-35 - Circa i Terzordini è certo che i loro sodalizi possano ottenere la personalità giuridica soltanto per formale decreto (86). Si domanda però se possano dette associazioni· terziarie, al pari delle Pie Unioni, venir costituite solo dietro approvazione degli Ordinari, non ottenendo così la personalità morale, ma con capacità di acquistare grazie spiri– tuali e indulgenze? È una questione fortemente discussa di cui trat– teremo in seguito: ora ci limitiamo a dire che una tale associazione solamente approvata e non eretta in persona morale, in linea teore– tica, ci sembra ammessa dal Codice, in quanto il legislatore nè espres– samente nè tacitamente lo vieta, come fa per le Confraternite. A fianco delle tre specie di associazioni contemplate dal Codex (can. 700) occorre mettere anche quelle di Azione Cattolica che vien definita come (< l'organizzazione del laicato per una speciale e diretta collaborazione con l'apostolato gerarchico della Chiesa )) (87). Pre– scindendo dal carattere più spiccatamente laicale che ecclesiastico che ad essa si assegna, come pure dal posto indeterminato che per essa si stabilisce in dipendenza dalla nobiltà dello scopo, riteniamo per certo come tanto l'Azione Cattolica in genere quanto le sue singole associa– zioni in cui si suddivide possano ricevere sia l'approvazione dell'auto– rità ecclesiastica sia. il riconoscimento giuridico in persona morale, mediante formale decreto di erezione (88). La necessità del decreto di erezione è affermata indubbiamente anche per gl'istituti non-collegiali quando nel can. 1489 § 1 viene sta– bilito che « possunt ab Ordinario loci erigi et per eius daretum per– sona iuridica in Ecclesia constitui )). Anch'essi però possono essere sola– mente approvati, senza acquistar personalità morale (can. 1489 § 2). 22. - Vediamo ora quale sia il significato proprio del formale decreto di erezione da parte del Superiore ecclesiastico competente. (86) Can. 703, § 2 confrontato col can. 702 § 2. Non rettamente quindi, a nostro avviso, il MAURO, op. cit., p. 68, inserisce i Terzordini e le Confra– ternite tra le persone giuridiche che sono tali « ex ipso iuri-s praescripto >). Infatti il succitato can. 687 è molto esplicito in materia. (87) Statuto generale della A.C. Italiana del 1946, art. I. (88) Cfr. VRoMANT-BoNGAERTs, De fidelium associationibus, ed. 2", 1955, n. 109, p. 159, 4; BERTOLA, nel Nuovo Digesto Italiano, vol. I, alla voce « Asso– ciazioni religiose )), 11. 5-8, p. 1044 sgg.; OLrvERo, Le associazioni di Azione Cattolica, in Contenzioso ecclesiastico, _1935, p. 65.
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