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- 33 - racchie (83), per la erezione di Congregazioni religiose di diritto dio– cesano (84) e delle Congregazioni religiose indigene (85). Ora in que– sto caso, tali persone morali bisogna considerarle forse come derivanti la loro personalità giuridica dallo stesso ordinamento canonico op– pure dal formale decreto della competente autorità? A nostro avviso, anche in questo caso tali persone morali devono considerarsi come costituite in personalità « ex ipso Codicis praescripto ))' in quanto il formale decreto di erezione è una condizione legale di costituzione, necessaria magari per la validità della medesima, ma non va oltre. Al riguardo il Superiore competente è libero di erigere o meno, ad esem– pio, tale o tal'altro beneficio, questa o quella parrocchia; ma non può erigerla privandola magari della personalità giuridica: una volta posti i requisiti per la sua valida erezione, l'ente sortisce la sua personalità giuridica non dalla libera volontà del Superiore costituente, ma dalla volontà o prescrizione del legislatore stesso, che è .quanto dire (( ex ipso iuris praescripto )). 20. - Premessa questa necessaria precisazione, passiamo ad esami– nare quali enti nella Chiesa acquistano la loro personalità morale dalla concessione del competente Superiore, data (( per formale decretum )). Oltre enti collegiali di assoluta o relativa necessità per la vita pub– blico-sociale della Chiesa, l'erezione dei quali viene sottratta alla pri– vata iniziativa dei fedeli e riservata tutta quanta alla autorità pubblica ecclesiastica, motivo per cui dal fatto stesso della loro erezione (( ex ipso iuri,; praescripto )) sortiscono la personalità giuridica, vi sono nu– merosi altn enti non strettamente necessari alla vita pubblico-sociale della Chiesa che provengono da iniziativa privata dei fedeli e che acquistano la loro personalità giuridica (( ex specialis competentis Su– pe1'ioris ecclesiastici concessione data per formale decretum )), Tra questi enti, d'indole collegiale, vi sono le associazioni dei fedeli le quali, coerentemente al can. 685, possono essere costituite o (83) S.C. de Propaganda Fide, 25 luglio 1920, in A.A.S., XII, 2920, p. 332, ad 4. (84) Decreto della S.C. dei Religiosi, 30 novembre 1922, in A.A.S., XIV, 1922, p. 645, ad VII. (85) Istruzione della S.C. de Propaganda Fide, 19 marzo 1937, ad 9, in Sylloge praecipuorum documentorum recentium, Romae, 1939, p. 546-547.
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