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- 32 - le Congregazioni, i Tribunali e gli Uffici, mediante i quali il Ro– mano Pontefice suole disbrigare i negozi di tutta la Chiesa (can. 7, 247-264). Nel Codex vengono ricordati anche altri ceti di persone, che al primo aspetto potrebbero sembrare persone morali \( ex ipso iuris praescripto ))' ma che in realtà tali non sono, poichè non sono organi autonomi per sè stanti, ma organi puramente amministra– tivi, del cui aiuto o consiglio si serve l'amministratore propriamente detto. Tali sono: ii Consiglio di amministrazione dei beni diocesani (can. r 520 § 3), e il Consiglio di fabbrica di una chiesa (can. rr 83 § r). Tra le persone morali non-collegiali, considerate tali « ipso iure)) dal Codice, vengono recensite (80): gli enti territoriali, quali le dio– cesi (can. 329 § r), le abbazie e prelature « nullius )> ( can. 319 § r), le provincie ecclesiastiche (can. 272), i vicariati e le prefetture apo– stoliche (can. 293 e 294 § I), le parrocchie (can. 216 § r e 3 con– frontato col can. 451 § r), le quasi-parrocchie dei luoghi di missione (can. 216 § 3) e, molto probabilmente, i vicariati foranei (decanati, arcipresbiterati, ecc.) dei quali al can. 217 § r. Vengono recensiti ancora gli uffici ecclesiastici presi in senso stretto (can. 145 § I), i benefici ecclesiastici (can. 1409), le chiese (can. II6r) e gli oratori pubblici (can. rr88 § 2 n. r), i Seminari tanto diocesani (can. r354 § I e 2) quanto interdiocesani o regionali (can. 1354 § 3 e 1357 § 4). È discusso se anche le Università cattoliche degli studi costituite dalla Santa Sede (can. r 376) godano di personalità giuridica « ex ipso Codicis praescripto )) (81). Vi sono delle persone morali, considerate come tali dallo stesso ordinamento canonico, per la costituzione delle quali occorre però un formale decreto di erezione, ad esempio, per la fondazione di bene– fici (can. 1418), per la costituzione di parrocchie (82) e di quasi-par- (So) Cfr. MicHIELs, op. cit., p. 433 sgg. (Sr) Un esame approfondito di tutti gli enti sunnominati sia collegiali sia non-collegiali, in quanto persone morali costituite « ex ipso Codicis praescripto ", lo si può vedere in MICHIELs, op. cit., p. 413 sgg. con la relativa bibliografia. Dato lo scopo della nostra indagine, abbiamo creduto opportuno elencarli sol– tanto. (82) Dichiarazione della S.C. Concistoriale, 1 agosto 1919, in A.A.S., XI, 1919, p. 346, ad II.
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