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-31- costltmto, perchè abbia per ciò stesso la personalità giuridica, senza che occorra una concessione fatta volta ocr volta, come nel secondo I caso. A modo di principio generale si può affermare che ottengono la personalità morale « ex ipso iuris praescripto >> tutti quegli enti collegiali e non-collegiali che in maniera sia assoluta sia relativa sono necessari alla vita sociale-pubblica della Chiesa. Di maniera che è la stessa autorità pubblica ecclesiastica che, nel quadro delle rispettive competenze, li chiama a vita ossia li istituisce, fonda o erige, oppure comanda che vengano fondati secondo le sue direttive. Quali specifi– catamente essi siano, risulta dagli elenchi che gli autori usano dare. Elenchi che hanno a volte delle divergenze, in quanto diversi sono i criteri discriminativi delle persone morali « ipso iuris praescripto >> determinati dal Codex (77). Il criterio discriminativo principale è l'esplicita affermazione del legislatore stesso fatta sia appositamente che incidentalmente. Vi sono però altri criteri, che, presi nel loro giusto significato, specificano sufficientemente il carattere di persona– lità morale attribuito « ex ipso iuris praescripto >> a determinati enti corporativi o istituzionali (78). Tra le persone morali collegiali ritenute tali « ex ipso iuris prae– scripto >> vengono recensite (79): un capitolo di canonici, sia catte– drale sia collegiale (can. 391 sgg.), ìl sacro collegio dei Cardinali (can. 230 sgg.), le sacre Congregazioni Romane (can. 246-257) non– chè i Tribunali della Sacra Romana Rota, della Suprema Segnatura Apostolica e della Sacra Penitenzieria (can. 258-259, 1597-1605); una religione propriamente detta (can. 488 n. 1-4) nonchè una Provincia religiosa (can. 488 n. 6) e una casa religiosa (can. 488 n. 5), una so– cietà di uomini o di donne viventi in comune senza voti (can. 673- 681) ed anche una provincia o una casa della medesima (can. 676 § 1). Discutono però i canonisti se di questa stessa personalità mo– rale « ex ipso Codicis praescrip.to >> godano: una Curia diocesana (can. 363), e la Curia Romana considerata come il complesso di tutte (77) Per detti elenchi cfr. CrrRorrr, Lezioni di diritto canonico, p. 200, 00~0~ . (78) Vedi dettagliatamente questi criteri in MrcHIELs, op. cit., p. 418 sgg. (79) Cfr. MrcHIELs, op. cit., p. 428 sgg.; MAURO, op. cit., p. 60 sgg.

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