BCCCAP00000000000000000000720

personam moralem. Questa erezione in persona morale, secondo al– cuni, dovrebbe esser concessa espressamente e direttamente cioè do– vrebbe esser contenuta o nello stesso decreto di erezione o in un decreto distinto; secondo altri dovrebbe esser concessa equivalente– mente e indirettamente, usando cioè espressioni che necessariamente presuppongono la personalità morale, ad esempio, riconoscendo espressamente all'associazione o all'istituto, in quanto tale, il diritto di acquistare e possedere beni temporali (76). Non si può negare che alcuni canoni sembrano favorevoli alla sentenza della espressa o equi– valente erezione in persona morale, mentre altri sembrano favorire quella del decreto di erezione che ipso facto comporta anche la per– sonalità giuridica. A nostro avviso è questa la sentenza che risponde al pensiero del legislatore canonico, il quale, una volta emesso il for– male decreto di erezione, considera quell'ente sia collegiale sia non– collegiale come eretto in persona morale, a meno che espressamente gliel'abbia negato: cosa che è in sua facoltà di fare, dipendendo ciò dalla stessa natura del riconoscimento giuridico canonico. In altre parole, affinchè un'associazione di fedeli (can. 687, 691 § 1) o un istituto non-collegiale (can. 1489 § I), legittimamente eretto per for– male decreto, acquisti personalità giuridica nella Chiesa, non si ri– chiede che Ja personalità stessa gli venga concessa nel formale de– creto di erezione in modo espresso, sia esplicito sia equivalente. Per contra, se il formale decreto di erezione non debba importare per– sonalità giuridica, occorre che la stessa personalità gli venga dal Su– periore competente negata espressamente, cioè sia in modo esplicito sta in modo equivalente (76). 19. - Nella Chiesa, dunque, la personalità giuridica si può ac– quistare o per automatico prescritto di diritto o per formale decreto di erezione. Nel primo caso basta che l'ente sia stato regolarmente (76) La questione viene ampiamente trattata dal M1cHIELs, Principia ge– neralia de personis in Ecclesia 2 , p. 405 sgg. Ivi si possono vedere le citazioni degli autori che sostengono le varie sentenze. Il M1cHIELs stesso, nella prima edizione dell'opera da noi spesso citata, Lublin, 1932, p. 353-355, difendeva l'opi– nione che richiede l'espressa ere.zione in persona morale. Ora, però, recede da essa sostenendo che « obtento formali erectionis decreto, eo ipso, verificetur con– cessio specialis personalitatis moralis data per formale decretum ll. (76) Cfr. MrcHIELs, op. cit., p. 410 sgg.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz