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forse soltanto un substrato materiale della personalità? La natura creativa o confermativa, costitutiva o dichiarativa dell'atto di rico– noscimento statuale promana direttamente dalla teoria della fin.zione o della realtà nella persona morale: se la persona morale è una fin– zione giuridica, allora è lo Stato che la crea nella sua personalità e le attribuisce diritti, doveri ed azioni; se invece essa è una realtà sociale già esistente, lo Stato non fa altro che riconoscerla nell'ambito del suo ordinamento giuridico (70). In genere i civilisti ritengono che il riconoscimento giuridico di una persona morale sia un atto creativo (71) o, in alcuni casi, un. atto di accertamento c,1ost.itutivo (72). Ma se si può discutere se lo Stato crea o riconosce la personalità giuridica, è certo che solamente la Chiesa è la causa efficiente o l'ele– mento formale della persona morale: la Chiesa crea o erige con un suo atto costitutivo la persona morale. Difatti il fine trascendente a cui si informano le persone giuridiche canoniche postula un prin– cipio adeguato che solo può trovarsi nella Chiesa, depositaria esclu– siva dei carismi e delle direttive della vita soprannaturale (73). Non sono sufficienti, pertanto, per la personalità giuridica eccle– siastica nè il fatto della fondazione, nè il riconoscimento civile, nè la collettività organizzata di persone sia pure ad uno scopo pio; anzi non bastano nemmeno altri atti dell'autorità ecclesiastica, contem– plati pure dal Codex, quali la laus, la commendatio, l'approbatio, apprezzabili come valutazione morale, ma non oltre di ciò, nè sem– pre le parole institutio, fundatio, creatio sono sinonimi di erectio. La Chiesa, dunque, per la sua stessa natura, non permette, non auto– rizza, non dichiara, non riconosce, ma crea e concede la personalità. Il suo è un atto di volontà insostituibile: costitutivo e concessivo (74). 18. - Vi sono autori i quali vorrebbero provare perfino che non basta nemmeno la sem,plice erectio, ma occorre sempre la erectio in (70) La questione è trattata sinteticamente da MENOTTI DE FRANCF.sco, << Persona giuridica))' nel Nuovo Digesto Italiano, vol. IX, p. 937, n. s,; e diffu– samente dal FERRARA, op. cit., p. 404, n. 78 sgg. (71) Vedi FERRARA, op. cit., p. 414-415. (72) Nuovo Digesi'o Italiano, alla voce « Persona giuridica)), p. 937, n. 9. (73) Cfr. STOcCHIERo, Il Codice del clero italiano, 1937, n. 130, p. 125; CAvrcrou, Manuale di diritto canonico, 1939, p. 168. (74) STOccr-IIERO, Il codice del clero italiano, n. 130, p. 125-126.

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