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persona morale ecclesiastica (68). All'atto pratico, però, pur esclu– dendo ai beni economici l'elemento di costituzionalità, non vi sarà associazione organica in cui non ne occorrano un mm1mo per la sede, le spese di corrispondenza, di rappresentanza e, in genere, di funzionamento (69). In materia patrimoniale occorre rilevare che se un patrimonio reale non entra a far parte come elemento costitutivo della persona morale, ma solo come mezzo della sua attività, si ritiene però in dot– trina che la capacità patrimoniale sia un elemento o diritto inerente alla personalità giuridica nella Chiesa, a meno che questo diritto non venga espressamente limitato. Il can. 69r § r infatti dice che « un'as– sociazione legittimamente eretta, se non sia stato espressamente sta– bilito altro, può possedere e amministrare beni temparali )>. r7. - Il riconoscimento da parte della competente autorità eccle– siastica è l'elemento formale, costitutivo delle persone morali nella chiesa. All'uopo recita il can. roo § I : << La Chiesa Cattolica e la Sede Apostolica hanno la personalità morale dallo stesso ordinamento divino; tutte le altre persone morali inferiori nella Chiesa l' acqui– stano sia mediante un prescritto di diritto sia per mezzo di una spe– ciale concessione del Superiore ecclesiastico competente, data con formale decreto, per uno scopo religioso o caritativo>). Fatta ecce– zione, dunque, della Chiesa cattolica e della Santa Sede che sono persone morali per diritto divino, tutte le altre persone morali infe– riori ottengono la personalità giuridica in un doppio modo: o « ex ipso ÌU!ris praescripto )> oppure per formale decreto concesso dal com– petente Superiore. Sempre viva è nella dottrina la disputa sulla natura o qualifica– zione del riconoscimento delle persone giuridiche da parte dello Stato. Ci si domanda: questo atto dello Stato ha valore creativo o confermativo? Costitutivo o dichiarativo? Nessuno nega che, dal punto di vista sociologico, l'ente esiste prima del riconoscimento, per volontà del fondatore, o dei suoi membri, se tratt~si di associa– zione. Ma, dal punto di vista giuridico, questi elementi costituiscono (68) Vedi in merito il MrcHrELs, op. cit., p. 459-460. (69) Nuovo Digesto Italiano, alla voce « Persona iiuridica », p. 936, n. 8.

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