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16. - Un'organizzazione di mezzi adeguati e sufficienti. I mezzi formano il terzo elemento, per quanto non costitutivo, della persona morale. Possono essere d'indole spirituale (diritti, facoltà) o d'indole materiale (mezzi economici). Non occorre strettamente che si ab– biano in atto o nell'esercizio, essendo sufficiente che sussistano in po– tenza, di modo che se i mezzi tabvolta venissero meno, non per que– sto la persona morale si estingue (65). Mentre nell'ordinamento statuale non si dà riconoscimento di personalità giuridica senza un patrimonio (66), nell'ordinamento ca– nonico esso non si richiede nè come elemento intrinsecamente costi– tutivo della persona· morale nè come condizione essenziale per la sua erezione. Ciò vale non solo per le persone morali collegiali, ma an– che per quelle non-collegiali: i beni patrimoniali sono certamente mezzi adatti per lo svolgimento della propria attività, e in qualche caso del tutto necessari, ma non formano un elemento costìtutivo della stessa persona morale. Di proposito ·abbiamo detto sopra che « nell'ordinamento statuale non si dà riconoscimento di personalità · giuridica senza u,n patrimonio», poichè anche in civiìe non vi è ac– cordo se il patrimonio entri a far parte come elemento costitutivo della persona giuridica o meno. All'uopo ecco che cosa dice il Fer– rara (67): « Il patrimonio è un mezzo per lo svolgimento dell'atti– vità dell'ente, non un requisito della sua esistenza. I beni economici sono strumenti dati alle persone fisiche e giuridiche per il consegui– mento dei fini cui mirano, ma non sono parti di se stesse, elementi sostanziali e costitutivi del loro essere. Qui si fa una pericolosa me– tafora. I beni possono mancare, accrescere, diminuire, ma questa fluttuazione economica non attacca la personalità: il soggetto resta costante. E si aggiunga che le attività patrimoniali non sono mezzi indispensabili a tutte le persone giuridiche )). Errano pertanto quei canonisti che, seguendo troppo pedissequamente i civilìsti, conside– rano i beni patrimoniali come elemento essenziale e costitutivo della (65) A CORONATA, op. cit., I, n. 138, n. 3, p. 164-165. (66) Cfr. GroRGI, La dott1·ina delle persone f{iuridiche o corpi morali, vol. I, ed. 2a, Firenze, 1899, p. nS sgg.; Nuovo Digesto Italiano, voi. IX, 1939, alla voce << Persona giuridica)), p. 936. (67) FERRARA, Teoria· delle persone giuridiche, ed. 2", p.. 433-434·

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