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di fondar scuole di qualunque disciplina, la Santa Sede all'uopo con– ferisce la personalità giuridica a una scuola superiore di discipline profane ( 60). Lo scopo di una persona morale dev'essere in qualche modo co– mune all'università delle persone o delle cose. Occorre inoltre che sia certo e determinato, altrimenti verrebbe a mancare la necessaria coe– sione dei membri e l'ordinata attuazione del programma sociale. Non occorre, infine, che sia necessariamente perpetuo, ma è sufficiente che rivesta un certo carattere di durevolezza (6I). È necessario sottolineare l'importanza del fine come elemento essenziale della persona morale. Infatti il nucleo centrale delle per– sone morali non-collegiali è il fine inteso dal fondatore; e, proprio per attuarlo, viene istituita una fondazione. Nelle persone morali collegiali poi il fine proposto è un forte stimolo di cooperazione, un legame di coesione ed il centro di attrazione. Da questo elemento te– leologico, pertanto, deriva alla persona morale la ragione della sua esistenza, il suo carattere unitario e la determinazione della sua at– tività (62). Giustamente quindi viene affermato che « se il fine di una per– sona morale vien meno, di conseguenza vien meno anche la stessa persona, perchè viene a mancare il suo elemento essenziale )) (63). Tale principio però praticamente deve trovare la sua applicazione in un atto della pubblica autorità che dichiari estinto il .fine di un ente giuridico e con esso lo stesso ente, poichè è nel potere dell'autorità assegnare al medesimo ente morale un altro fine (64). (60) CAVIGIOLI, op. cit., p. -172, nota (2). (6r) In campo civile possiamo avere, ad esempio, una fondazione per i prigionieri di una determinata guerra, per l'allestimento di una spedizione scien– tifica, per borse di studio limitate ad un dato numero di anni, ecc. Vedi FER– RARA, op. cit., p. 443. In campo canonico, a norma del can. 102 § 1, la persona morale, di sua natura, è perpetua; ma questo carattere le deriva propriamente dal diritto positivo, e quindi anche in detto campo sono possibili delle deroghe alla norma comune, dietro disposizione della suprema autorità della Chiesa. Cfr. Mrcr--nELs, op. cit., p. 535; CrPROTTI, op. cit., p. 206. (62) Cfr. FERRARA, op. cit., p. 397. (63) A CoRONATA, lnstitutiones iuris canonici, vol. I, n. 138, n. 2, p. 164. (64) MrCHIELs, op. cit., p. 383.

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