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15. - Lo scopo delle persone morali nella Chiesa dev'essere compreso nei due termini di religione o di carità (can. roo § r) e occorre che sia in certo qual modo comune, certo, determinato, e che rivesta un carattere se non proprio di perpetuità, almeno di una certa durevole.zza. Per scopo religioso bisogna intendere, con una certa larghezza, quello che ha per oggetto Dio e le relazioni da favorire verso di Lui, come, ad esempio, la perfezione cristiana da ottenersi mediante i tre voti religosi (cann. 487, 488 n. r), oppure con particolari mezzi adatti a tutti i cristiani nei Terzordini secolari; l'incremento del culto pubblico, scopo delle confraternite (can. 707 § 2); l'esercizio di qualche opera di pietà o di carità, scopo delle pie unioni (ca– none 707 § 1); l'educazione cristiana della giovenù o l'educazione clericale, ecc. Lo scopo caritativo è quello che ha per oggetto diretto gli uo– mini, considerati non soltanto sotto l'aspetto naturale, ma anche sotto l'aspetto soprannaturale, in quanto hanno cioè dei destini eterni: per un più facile raggiungimento di questo fine, si presta ad essi aiuto spirituale e materiale. Entrano nei confini della carità cristi;:ma l'assi– stenza dei poveri, degli orfani e degli infermi; la protezione delle vedove e delle giovani; l'aiuto ai peccatori o alle anime del Purga– torio; l'istruzione dei fanciulli; 11 sano divertimento dei giovani, af– finchè siano tenuti lontani dai pericoli e dalle tentazioni mondane. Le società filantropiche, che prescindono dall'ordine soprannatu– rale, pur intendendo un fine in se stesso naturalmente buono, non ri– entrano nella carità intesa nel senso religioso, ossia in quanto si ama il prossimo per amor di Dio, in ordine a Dio e come sua creatura. Di conseguenza un'associazione o fondazione cli pura cultura, economia, educazione tecnica o fisica, o di mera assistenza ovvero di mutuo soc– corso che prescinda da finalità soprannaturali, non è materia « ex qua >> si plasmi la persona morale canonica, e neppure si presta ad essere un'associazione di fedeli in quanto tali (can. 685), quand'an– che i promotori professassero cli ispirarsi alle idealità cattoliche e ne assumessero la qualifica, per esempio, di banca cattolica. Però gli scopi d'ordine naturale, possono intersecarsi cogli obbiettivi specifici d'ordine soprannaturale propri delle persone morali ecclesiastiche, quindi, anche prescindendo dal can. 1375 circa il diritto della Chiesa

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