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collegiali, nè è da meravigliarsene, poichè entrano a far parte di questa categoria tante istituzioni di natura diversa, da render diffi– cile lo stabilire una norma comune uniforme. Ed il legislatore cano– nico, pertanto, caso per caso, propone gli elementi costitutivi di cia– scun istituto, come per l'ufficio ecclesiastico (can. 145 § 1), il bene– fìcio (can. 1409), la chiesa (can. u6I). Che anzi, per ciò che riguarda molti istituti destinati ad opere di religione o di carità sia spirituale che temporale (can. 1489 sgg.) come ospedali, orfanotrofi, ecc. non– chè pie fondazioni (can. 1544 § r) di Messe, funzioni sacre, ecc., il legislatore lascia ai fondatori delie medesime iì compito della costi– tuzione dei loro substrato materiale, in quanto vuole che il fonda– tore, rispettate le leggi generali della Chiesa, descriva con accu– ratezza « tutta la costituzione dell'istituto, il fine, la dotazione, l'am– ministrazione ed il regime, l'uso dei redditi e la destinazione dei beni, nel caso di estinzione dello stesso istituto)). In tutti i casi però si tratta di pluralità di cose, intendendo con tal voce, a norma del can. 726, sia le cose spirituali, sia le temporali, come anche le miste, quelle cioè che hanno un valore economico ma insieme contengono un elemento di spiritualità, che può deri– vare soprattutto dal conferimento di un sacramento o di un sa– cramentale. Se il soggetto dei diritti vien formato piuttosto da cose incorporee e spirituali, abbiamo allora i vari uffici, benefici e orga– nizzazioni destinate all'utilità pubblica, come diocesi, parrocchie, ecc. Se invece la personalità giuridica viene attribuita ad una massa di beni piuttosto materiali e temporali attribuibili parimenti per utilità pubblica, sorgono allora i vari istituti, le pie cause e le fon– dazioni, come gli ospedali, gli orfanotrofi, le chiese, i seminari, le università degli studi, ecc. E necessario però che le predette università sia di persone sia di cose, abbiano un'entità o unità organica sussistente e cioè distinta e indipendente dagli elementi concreti che formano là per ià la persona morale. Ed è proprio questa unità organica sussistente che forma la qualità caratteristica del substrato corporativo o istitu– zionaìe della persona morale (59). (59) Per ulteriori elementi di giudizio sull'unità organica della persona morale, nel diritto canonico antico e in quello vigente, leggi il MrcmELs, op. cit., p. 382-383.

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