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zione di un collegio fossero necessarie due o tre persone (55), altri invece richiedevano almeno tre persone (56). Nel diritto canonico vi– gente come risulta chiaro dal citato can. roo § 2 confrontato col can. 102, viene applicata incondizionatamente la regola stabilita in diritto romano per la valida costituzione di una persona morale col– legiale; mentre per la sua durata, dopo la legittima costituzione, è sufficiente una sola persona, nella quale allora vengono accentrati e conservati tutti i diritti del collegio. Le tre persone richieste devono essere relativamente abili alla co– stituzione di un determinato collegio; di modo che, ad esempio, de– vono essere dei canonici, se si tratta di un collegio canonicale, devono essere religiosi professi, se si tratta di un collegio di regolari, e ter– ziari professi se si parla di fondare una congregazione del Terzor– dine. Inoltre, nel caso di collegi volontari, come in genere sono le private associazioni di fedeli (57), l'ascrizione deve essere sempre completamente libera. Cosa che non si richiede però se si tratta di collegi necessari costituiti dall'autorità pubblica per uno scopo d'in– dole generale. Ad esempio, un religioso è libero nella scelta dello stato religioso, ma una volta abbracciatolo, anche se fosse contrario, rimane necessariamente e di diritto ascritto all'istituto in cui è en– trato, a meno che vi subentri un indulto apostolico di cambiamento. Così pure dicasi di un fedele dimorante in una parrocchia: fi.nchè vi rimane, egli non può non appartenervi, in ragione del domicilio o quasi-domicilio (58). - Le persone fisiche dunque, almeno nel numero di tre, costitui– scono il substrato materiale di una persona morale collegiale. Ma se per tale persona il legislatore si è preoccupato di stabi– lirlo concretamente, non fa altrettanto per le persone morali non- (55) Così generalmente i Decretisti nella Glossa al c. 1, C. IO, q. 1, v. Congregatio; e i Decretalisti, come l'Archidiaconus, al c. 58, C... q. 2; Ioannes Andreae, al c. JA, X, 5, 5, 31, n. 4-5, 14; Antonius de Butrio, al c. 13, X, 5, 31, n. 7 e 8; Zabarella, al c. 13, X, 5, 31; Glossa, al c. 1, X, 1, 6, v. duo et nisi eorum electione. Cfr. G1LLET, La personnalité juridique en droit ecclésiastique, spécialement chez les Décretistes et !es Décrétalistes, p. 84, rn9, nota 3. (56) Così fra i molti altri ScHMALZGRUEBER, lus ecclesiasticum universum, t. I, pars. II, tit. VI, n. 8. (57) Vedi il can. 693 § 3. (58) Cfr. M1cHIELs, op. cit., pp. 379-380.

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